Il nuovo codice deontologico
forense - Il
testo con le modifiche del 27 gennaio 2006 al link.
ATTUALITA' FORENSI Approvate
dal Consiglio nazionale forense le nuove modifiche al Codice deontologico
- Il Consiglio
nazionale forense ha approvato nella seduta del 27 gennaio 2006 le nuove
modifiche al codice deontologico. In particolare, oltre a interventi di
tipo formale, registriamo una nuova rivoluzione per quanto riguarda le
informazioni sull'attività professionale (art. 17), i rapporti con la
stampa (art. 18), il dovere di colleganza (art. 22), la richiesta di
pagamento (art. 43), l'assunzione di incarichi contro ex clienti (art.
51), l'arbitrato (art. 55) e le elezioni forensi (art. 57). Al link il
quadro sinottico delle modifiche intervenute.
Gli
abbinamenti delle sedi di corti d’appello
per gli esami di abilitazione alla professione forense
2005
-
Il ministro della Giustizia, Roberto Castelli,
ha firmato il decreto che stabilisce gli abbinamenti tra la sede del
distretto della prova scritta e quella del distretto della correzione per
le sessioni d'esame del 2005.
Il testo integrale del decreto
al link.
GIURISPRUDENZA
Avvocato - Concorrenza -
Inapplicabilità tout court del regime di responsabilità da concorrenza
sleale ai rapporti tra liberi professionisti (Cassazione civile, sez. III,
13 gennaio 2005, n. 560) - La nozione di azienda di cui
al n. 3 dell'art. 2598 sopra citato, difatti, coincide con quella di cui
al precedente art. 2555, stesso codice, sicché (pur essendo innegabile
che, sotto il profilo meramente ontologico, studi di liberi professionisti
siano, di fatto, per personale, mezzi tecnici impiegati e quant'altro,
assimilabili ad una azienda) l'intento del legislatore, inteso a
differenziare nettamente la libera professione dall'attività d'impresa
(intento confermato, tra l'altro, proprio con riguardo alla professione di
avvocato, dal regime delle incompatibilità di cui all'art. 3, comma 1, del
r.d.l. n. 1578 del 1933, comprendente, tra l'altro, il divieto
dell'esercizio del commercio in nome proprio o altrui, divieto privo di
significato se lo studio professionale fosse assimilabile ad un'azienda
commerciale) va interpretato ed attuato nel senso della inapplicabilità
tout court del regime di responsabilità da concorrenza sleale ai rapporti
tra liberi professionisti
E' manifestamente
infondata, in riferimento agli articoli 24 e 111 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 54 del R.D.L. 1578 del 1933
(sull'ordinamento forense) nella parte in cui attribuisce
funzioni giurisdizionali al Consiglio nazionale forense.
Quest'ultimo, infatti, allorché pronuncia in materia
disciplinare è un giudice speciale istituito con decreto
legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382,
prima dell'entrata in vigore della Costituzione e da
questa conservato. Deve escludersi, quindi, che per i
soggetti che incorrono in una delle situazioni ricadenti
nell'ambito delle relative attribuzioni giurisdizionali
possa configurarsi un distoglimento dal giudice naturale
precostituito per legge. Le norme e he lo concernono,
inoltre, nel disciplinare rispettivamente la nomina dei
componenti e il procedimento che davanti al medesimo si
svolge, assicurano, per il metodo elettivo della prima e
la prescrizione, quanto al secondo, dell'osservanza delle
comuni regole processuali e dell'intervento del pubblico
ministero, il corretto esercizio della funzione
giurisdizione affidata al suddetto organo in tale materia,
con riguardo alla indipendenza del giudice,
all'imparzialità dei giudizi e alla garanzia del diritto
di difesa.