Il primo Osservatorio sull'Ordinamento e sulla Deontologia Forense


 

 

Giurisprudenza

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Cass. ss. uu. 12 febbraio 2004, n. 5776

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott. Rafaele CORAN                                  - Primo presidente f.f. -

Dott. Giovanni OLLA                                    - Presidente di sezione -

Dott. Enrico PAPA                                       - Consigliere -

Dott. Antonino ELEFANTE                            - Consigliere -

Dott. Ernesto LUPO                                     - Consigliere -

Dott. Michele VARRONE                               - Rel. Consigliere -

Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI                    - Consigliere -

Dott. Ugo VITRONE                                     - Consigliere -

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI                     - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

DI B. M. S., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato G. R., che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G. M. B., giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI T.;

- intimati -

avverso la decisione n. 228/03 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 14/07/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/04 del Consigliere Dott. Michele VARRONE;

udito l'Avvocato G. R.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

            Con esposto di data 27/7/2000, A. G. chiedeva l'intervento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Treviso perché valutasse se la condotta tenuta dall'avvocato M. S. DI B. fosse stata, o meno, conforme ai doveri professionali.

            Segnalava in particolare che l'avvocato D. B., di cui era cliente, aveva minacciato di agire nei suoi confronti in relazione a una controversia concernente il pagamento di provvigioni reclamate dall'Agenzia di affari immobiliari SILE, anch'essa cliente dell'avvocato D. B..

            All'esposto erano allegate copie di due fax, inviati dall'avvocato D. B. rispettivamente in data 23 giugno e 25 luglio 2000 alla G., e di un terzo fax, in data 26 luglio 2000, inviato da quest'ultima al suddetto legale.

            Con nota del 22 settembre 2000, copia dell'esposto veniva trasmessa all'avvocato D. B. con invito a far pervenire le proprie deduzioni.

            L'avvocato D. B. rispondeva all'invito con lettera del 19 ottobre 2000, sostenendo la piena conformità della propria condotta alle norme di deontologia professionale.

            In particolare, dopo aver precisato che la G. (titolare della ditta C. Consulenti Immobiliari) si era a lei rivolta nel giugno di quell'anno per affidarle l'incarico di recupero di un credito, l'avvocato D. B. ammetteva che, nel luglio successivo, altra sua cliente (l'Agenzia d'affari immobiliari S. con i cui titolari aveva anche rapporti di parentela) era venuta "in contrasto con la sig.ra G. nell'ambito di un diverso contenzioso d'affari".

            Soggiungeva che, venutasi a creare tale situazione di potenziale incompatibilità, aveva inviato alla G. la raccomandata (anticipata via fax) del 25/07/2000 con la quale si limitava a sollecitare una soluzione conciliativa comunicando che, in caso di mancato accordo tra le parti, sarebbe stata costretta ad interrompere il rapporto professionale, per meglio tutelare gli interessi dell'Agenzia S..

            Negava, conclusivamente, di essere incorsa in situazione di incompatibilità e chiedeva l'archiviazione del procedimento.

            Con delibera del 5 febbraio 2001, il C.O.A. territoriale decideva l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato D. B. contestando il seguente addebito:

"Per avere violato i doveri di correttezza ed in particolare l'art. 37 del Codice di Deontologia Professionale, in particolare per avere inviato alla ditta C. Consulenti Immobiliari, già sua cliente per altre pratiche, la lettera 25/07/2000 nella quale la invitava alla restituzione di un assegno a favore dell'Agenzia di Affari S. avvertendola che, in difetto, avrebbe interrotto i rapporti con la C. "per meglio tutelare gli interessi dell'Agenzia d'Affari Immobiliari S. avendo con la stessa un rapporto di fiducia consolidato". In T. il 25/07/2000".

            Con lettera del 26 giugno 2001, l'incolpata si difendeva dicendosi sicura di non aver violato alcun dovere di correttezza ed in particolare quello previsto dall'art. 37 del Codice di deontologia professionale ed affermava di avere invece agito con la ferma volontà di evitare l'irrigidimento del contrasto tra due clienti ai quali era legata anche da rapporto improntato a rispetto ed amicizia.

            Attribuiva ad inesperienza il tono "leguleio" usato nella lettera, escludendo, peraltro, che dalla stessa potesse desumersi il proposito di assumere la tutela di una delle parti nei confronti dell'altra.

            Citata a giudizio disciplinare l'incolpata compariva all'udienza dibattimentale del 19 novembre 2001, assistita dai suoi difensori, senza sollevare questioni preliminari.

            All'esito dell'istruttoria e della discussione il C.O.A. di T. irrogava all'incolpata la sanzione disciplinare dell'avvertimento con decisione 19 novembre 2001.

            Rilevava, in motivazione, il giudice che il fatto era provato nella sua materialità ed osservava che, a fronte del potenziale conflitto di interessi che si era profilato, l'avvocato D. B. avrebbe dovuto astenersi dal compiere ulteriori attività (quale quella dell'invio della lettera citata) e limitarsi ad invitare entrambi i clienti a rivolgersi ad altro legale.

            La giovane età dell'incolpata e la modesta entità della violazione (risoltasi nell'invio di una sola lettera) portavano a ritenere sufficiente l'irrogazione della sanzione minima dell'avvertimento.

            Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'incolpata decucendo, in via preliminare, la nullità della stessa per violazione degli artt. 38, 40, 49 del R.D.L. n. 1578/1933 nonché del R.D. n. 37/1934 e, nel merito, l'insussistenza dell'illecito disciplinare contestato.

            Con decisione 14 luglio 2003 il C.N.F. rigettava il ricorso, affermando:

- che tutti i consiglieri erano stati regolarmente convocati a mezzo fax;

- che la lettera 25/7/2000 costituiva prestazione di attività professionale, vietata in una fattispecie di conflitto di interessi con un cliente;

- che peraltro l'inesperienza e lo spirito conciliativo dell'incolpata suggeriva la sanzione minima dell'avvertimento.

            Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l'avv. D. B., affidandolo a due motivi. Il C.O.A. di T. non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

            Con il primo motivo la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 158 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., denuncia la nullità della decisione impugnata per mancata convocazione di alcuni componenti del C.O.A. e, cioè, degli avvocati S., B. ed A.. Assume in particolare che mentre gli avvocati S. ed A. avevano giustificato la loro assenza, nulla aveva comunicato l'avv. B..

            La censura non ha pregio. Essa è già stata neutralizzata dal C.N.F. accertando che "tutti i consiglieri furono regolarmente convocati a mezzo fax con la nota del 16 novembre 2001 (prot. n. 676), cui è allegato il rapportino di conferma di trasmissione dati da cui risulta che gli avvocati A., B. e S. (oltre agli avvocati B. e F., anch'essi assenti) ricevettero la convocazione".

            Trattasi di un accertamento di fatto, la cui esattezza è verificabile in questa sede trattandosi di pretesa violazione di norma processuale ed il primo motivo va, pertanto, disatteso.

            Con il successivo mezzo l'avv. D. B. denuncia la violazione dell'art. 37 del Codice deontologico degli avvocati, approvato con delibera 7/04/1997 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamentando che la lettera 25/7/2000 indirizzata alla cliente G. sia stata valutata come prestazione di attività professionale, ancorché motivata da spirito conciliativo, trattandosi - secondo il C.N.F. - pur sempre dell'invio di una monitoria nella quale si preannunciava il ricorso alla c.d. vie legali.

            La censura è fondata. Al riguardo, non è superfluo premettere che il ricorso per cassazione avverso le decisioni del C.N.F. è proponibile ai sensi dell'art. 111 Cost. e, cioè, per violazione di legge, esulando l'ipotesi del vizio della motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (tranne il caso di sostanziale inesistenza della stessa); ed, inoltre, che secondo un indirizzo che si va delineando nella giurisprudenza di questa Corte, nell'ambito della violazione di legge va compresa anche la violazione delle norme dei codici deontologici degli ordini professionali, trattandosi di norme giuridiche obbligatorie valevoli per gli iscritti all'albo ma che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare.

            Premesso quanto innanzi, l'art. 37 del codice deontologico, applicato dal C.N.F. a carico della ricorrente e del quale quest'ultima denuncia la violazione, così recita: "l'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito". Fin da una prima lettura della norma appare evidente che l'attività professionale vietata è quella, e solo quella, che determina un conflitto d'interessi con un cliente. Ora, nella specie, non può dubitarsi che la lettera del 25/7/2000 ("... l'Agenzia S. mi riferisce che lei è in possesso di un assegno ... alla stessa intestato .... onde evitare un inutile quanto per lei dannoso inasprirsi delle posizioni, la invito a farmi pervenire presso il mio studio ... il suddetto titolo ... nel caso in cui ritenesse di non voler rispondere a tale sollecito sarò costretta ad interrompere i nostri rapporti per meglio tutelare gli interessi dell'Agenzia... S. avendo con la stessa un rapporto di fiducia consolidato"), da un lato costituiva esercizio di attività professionale, ma dall'altro non poteva in essere alcun conflitto di interessi, ma anzi tendeva esplicitamente a prevenirlo, prospettando, in caso contrario, la preferenza per l'altro cliente con il quale esisteva un rapporto consolidato. In altre parole, l'iniziativa dell'avv. D. B. era mossa esclusivamente da intenti conciliativi, volti proprio ad evitare un inasprimento del contrasto con conseguente possibile ricorso alle vie legali; e che tale fosse lo spirito dell'iniziativa lo riconosce la stessa decisione impugnata, la quale tuttavia, statuendo nei termini di cui sopra, ha fatto erronea applicazione della norma deontologica. E' significativo, d'altronde, che già nel procedimento davanti al C.N.F., il P.G. di questa Corte avesse chiesto l'accoglimento del ricorso.

            Tirando i fili del discorso e concludendolo, il secondo motivo va accolto, con correlata cassazione della decisione impugnata e rinvio al C.N.F. che procederà ad un nuovo esame alla stregua delle considerazioni giuridiche soprasvolte.

            Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio di cassazione

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo ed accoglie il secondo; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, compensando le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2004, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione.

f.to Il Consigliere Estensore                    f.to Il Presidente

 

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