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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Civili Sentenza 15 ottobre 2003, n. 15406 Svolgimento del processo Con istanza in data 23 novembre 2000 l’avv. A. R. dichiarò al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trani di rinunziare, con decorrenza dal 31 dicembre 2000, all’iscrizione nell’albo degli avvocati, cui era iscritto dal 9 marzo 1948. Con deliberazione in data 29 novembre 2000, comunicata il 2 dicembre successivo, il suddetto Consiglio dell’Ordine respinse l’istanza, “in riferimento a quanto previsto dall’art. 37, comma 7, del R. D. L. 27.11.1933 n. 1578”. Con atto del 18 dicembre 2000 l’avv. A. R. propose ricorso al Consiglio Nazionale Forense, adducendo che il citato art. 37, comma 7° (recte: 8°) , era stato erroneamente interpretato dal detto Consiglio dell’Ordine, trattandosi di norma stabilita a tutela dell’iscritto all’albo e diretta ad impedire la cancellazione di ufficio in pendenza di un procedimento disciplinare o penale, mentre non si applicava al caso in cui il professionista rinunziasse all’iscrizione. Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione depositata il 29 novembre 2001, respinse il ricorso. Richiamato il disposto della norma in questione, osservò che essa non distingueva il caso di cancellazione di ufficio da quello conseguente alla rinunzia dell’iscritto. Aggiunse che la disposizione era diretta a tutelare la categoria forense, evitando che l’iscritto, sottoposto a procedimento disciplinare, potesse eludere lo svolgimento di detto procedimento chiedendo la cancellazione dall’albo, in quanto, prima di tale provvedimento, vi era da ripristinare il prestigio forense leso dalla condotta del professionista. Avverso la suddetta decisione l’avv. A. R. ha proposto ricorso alle sezioni unite civili di questa Corte, adducendo un motivo di annullamento, illustrato con memoria. Con ordinanza interlocutoria depositata il 4 novembre 2002 questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore generale. Espletato l’adempimento, la causa è stata nuovamente chiamata all’udienza di discussione. Motivi della decisione Con l’unico mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione dell’art. 37 del R. D. L. 27 novembre 1933, n. 1578. Richiamati gli argomenti addotti nel ricorso al Consiglio Nazionale Forense (C. N. E) avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine di Trani, sostiene che il detto C. N. F. avrebbe omesso ogni motivazione in ordine alle censure formulate, avendo trascurato del tutto la rimarcata natura recettizia della rinunzia all’iscrizione, mentre, con riguardo al principio sancito dall’art 37 del R. D. L. 1578 del 1933, avrebbe affermato in modo molto succinto che “prima della cancellazione vi è l’esigenza di ripristinare il prestigio forense, leso dal comportamento del professionista, essendo interesse collettivo che l’immagine della classe forense non sia compromessa dai singoli avvocati e che da essi non venga offuscato”. In sostanza il C. N. F. avrebbe affermato che, nonostante l’avvenuta rinunzia all’iscrizione, il Consiglio dell’Ordine dovrebbe sempre procedere nell’esame degli addebiti a carico dell’iscritto, quasi sostituendosi all’organo cui la legge assegna tale funzione, cioè al giudice penale. Il Consiglio dell’Ordine, invece, non avrebbe tale obbligo, in quanto il suo compito sarebbe limitato a tutelare il prestigio della classe forense, nella quale potrebbero essere compresi soltanto coloro che siano iscritti ed intendano conservare l’iscrizione all’albo, mentre tale esigenza più non sussisterebbe quando il professionista rinunzi all’iscrizione, venendo così a cessare la materia del contendere, come avverrebbe in caso di morte del professionista medesimo. D’altro canto, non sarebbe dato comprendere l’esigenza, e tanto meno l’obbligo, del Consiglio dell’Ordine di esaminare e valutare la condotta di colui che, per espressa dichiarazione di rinunzia, non intende più far parte della classe forense, diventando un privato cittadino sul quale il Consiglio dell’Ordine sarebbe privo di potere decisionale. Inoltre, nel ricorso al C. N. F. sarebbe stato precisato che il settimo comma dell’art. 37 del R. D. L. n. 1578 del 1933 non si sarebbe potuto invocare per precludere la rinunzia all’iscrizione, perché la ratio posta a base di detta norma sarebbe stata diversamente individuata dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza 20 ottobre 1993, n.. 10382), che l’avrebbero ravvisata nell’esigenza garantista di vietare che alla misura della cancellazione, quale forma di autotutela, il Consiglio dell’Ordine possa fare ricorso per via breve, nei casi in cui il comportamento del proprio iscritto o abbia già dato luogo all’apertura di un procedimento disciplinare o debba dare adito ad una contestazione disciplinare (come riflesso di fatti imputati in sede penale), con maggior ampiezza di difesa per l’inquisito. Secondo la citata sentenza, dunque, la norma in questione sarebbe diretta soltanto a tutelare il diritto dell’avvocato di difendersi con maggiore ampiezza nel procedimento penale. Su tale profilo il C. N. F. nulla avrebbe osservato, adagiandosi sull’interpretazione letterale della norma, senza compiere alcun approfondimento ermeneutico. Il ricorso non è fondato. L’art. 37, primo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, stabilisce che la cancellazione dagli albi degli avvocati è pronunciata dal Consiglio dell’ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nei casi dalla norma medesima previsti, tra i quali al n. 6 è contemplata l’ipotesi che l’iscritto rinunzi all’iscrizione. Il comma secondo aggiunge che la cancellazione, tranne nel caso indicato nel numero 6, non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni. I commi terzo, quarto e quinto dettano disposizioni di carattere procedimentale (contemplando, tra l’altro, la facoltà per l’interessato e il pubblico ministero di presentare ricorso al Consiglio nazionale forense avverso le deliberazioni del Consiglio dell’ordine in materia di cancellazione). I commi sesto, settimo e nono disciplinano il diritto dell’avvocato cancellato dall’albo di essere nuovamente iscritto in presenza delle circostanze nelle disposizioni medesime contemplate, con i relativi effetti. Infine, il comma ottavo dispone che “Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare”. Come si vede, il tenore della norma è chiaro ed esplicito: essa pone un (generale) divieto di pronunciare la cancellazione, quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare, senza distinguere tra le diverse ipotesi previste nel primo comma, tra le quali è annoverata in modo espresso anche la rinunzia dell’avvocato all’ iscrizione, con la conseguenza che anche tale rinunzia non può sottrarsi al divieto emergente dal dettato normativo. Gli argomenti addotti dal ricorrente, a sostegno della tesi da lui propugnata, non valgono a superare la conclusione ora raggiunta, che è saldamente ancorata al disposto della norma. Invero, che la dichiarazione di rinunzia all’iscrizione abbia natura recettizia è circostanza irrilevante ai fini di causa, perché la natura dell’atto non incide sui limiti normativamente posti ai poteri del Consiglio dell’ordine in materia di cancellazione, quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare. Il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 10382 del 1993 non è producente, perché essa ha identificato una delle ragioni giuridiche giustificative del precetto, ma non ha affermato che quella fosse l’unica possibile. Anzi, proprio l’ampiezza del precetto normativo, che non esclude alcuna delle ipotesi in cui si fa luogo alla cancellazione indicate nel primo comma dell’articolo (tra le quali è contemplata la rinunzia all’iscrizione, cui pure è dedicata una menzione espressa nel secondo comma), impone di comprendere nella previsione di quel precetto anche tale rinunzia. E ciò conferma che all’esigenza garantista individuata nella sentenza di questa Corte, sopra citata, ben può affiancarsi l’esigenza di tutelare in via prioritaria (quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare) il prestigio della classe forense, in ipotesi leso dalla condotta del professionista, secondo la ratio enucleata nella decisione in questa sede impugnata. Tra le due ragioni giuridiche ravvisabili a fondamento della norma, infatti, non si configura alcuna incompatibilità, né sul piano giuridico né su quello logico. Al contrario, esse appaiono complementari, perché all’esigenza di tutelare la posizione del professionista ben si affianca quella di assicurare tutela anche alla credibilità dell’ordine professionale, nel quadro di una scelta operata dal legislatore che, del resto, risulta coerente e ragionevole avuto riguardo alla specifica posizione degli iscritti all’ordine forense. Alla stregua delle considerazioni esposte, la decisione impugnata si sottrae alle censure del ricorrente, non sussistendo né la violazione del citato art. 37, correttamente applicato, né le prospettate omissioni di motivazione, perché il C. N. F. ha dato conto, in modo conciso ma adeguato, delle ragioni della decisione, incompatibili con i diversi argomenti addotti dall’istante. Ne deriva che il ricorso deve essere respinto. Nessun provvedimento va adottato in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva. P.Q.M. la Corte suprema di cassazione, pronunziando a sezioni unite, rigetta il ricorso. Cosi deciso in Roma, il 12 giugno 2003, nella camera di delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione.
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