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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Illmi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario DELLI PRISCOLI - Primo Presidente f.f. Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere - Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere - Dott. Francesco SABATINI - Rel. Consigliere - Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere - Dott. Michele LO PIANO - Consigliere - Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere - Dott. Guido VIDIRI - Consigliere - Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: MORGENBESSER CHRISTINE VALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato CAMILLO GRILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANCARLO BORNETO, giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; - intimati - avverso la decisione n. 142/00 del Consiglio nazionale forense, depositata il 06/11/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/04 dal Consigliere Dott. Francesco SABATINI; udito l'Avvocato Giancarlo BORNETO; udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 27 ottobre 1999 la dott.ssa Christine Valia Morgenbesser, di nazionalità francese ma residente in Italia, chiese al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Genova di essere iscritta nel registro dei praticanti, ed a tal fine documentò di aver conseguito in Francia il titolo di studio di maitrise en droit e di aver svolto pratica forense dapprima in Francia e poi in Italia. L'istanza fu respinta con decisione del 4 novembre successivo con la quale l'adito Consiglio ritenne ad essa ostativo il disposto dell'art. 17 n. 4 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36, in forza del quale il possesso della laurea in giurisprudenza, conferita o confermata in una Università della Repubblica italiana, è, tra gli altri, requisito per l'iscrizione. Avverso tale decisione l'interessata propose rituale e tempestivo ricorso lamentando la violazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, recante attuazione della direttiva comunitaria n. 48/89, nonché delle norme del Trattato CE relative alle libertà fondamentali, e sostenendo che il citato art. 17 n. 4 doveva ritenersi tacitamente abrogato dalle norme sopravvenute. Il ricorso fu respinto dal Consiglio Nazionale Forense con decisione depositata il 6 novembre 2000. Di tale pronuncia l'interessata ha chiesto la cassazione con ricorso affidato a quattro motivi. Con ordinanza del 19 aprile - 21 giugno 2001 questa Corte ha disposto la rimessione degli atti alla Corte di giustizia delle Comunità Europee per la pronuncia, in via pregiudiziale, sulle questioni in tal senso pure sollevate dalla ricorrente, ed ha disposto la sospensione del giudizio. Con sentenza del 13 novembre 2003 la suddetta corte ha così deciso: "il diritto comunitario si oppone al rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di iscrivere, nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato membro per il solo motivo che non si tratta di una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da un'università del primo Stato". Ritrasmessi quindi gli atti a questa Corte e fissata per la discussione del ricorso l'odierna udienza, la ricorrente ha depositato memoria con la quale, ribadita l'illegittimità del diniego all'iscrizione nel registro dei praticanti, oppostole dal Consiglio dell'ordine di Genova, osserva tra l'altro che in data 6 novembre 2003 il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano ha al contrario disposto l'iscrizione all'albo suddetto di due soggetti in possesso di titoli di studio conseguiti rispettivamente in Francia ed in Olanda, e che con sentenza n. 1267 del 2001 il T.a.r. della Liguria ha annullato la decisione dell'Università di Genova, di diniego del riconoscimento del titolo di studio conseguito in Francia, sentenza a seguito della quale il Consiglio dell'ordine di Genova ha ordinato l'iscrizione con riserva di essa ricorrente nel menzionato registro. Gli intimati non hanno svolto, in questa sede, attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente - oltre alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità Europee, sulla quale detta Corte ha provveduto come in narrativa - avanza in ricorso quattro motivi di censura alla decisione adottata dal Consiglio Nazionale Forense: eccesso di potere per travisamento dei fatti; violazione degli artt. 1 e 3 decreto legislativo 27.1.1992 n. 115 e della direttiva 89/48/C.E.E., mancata disapplicazione dell'art. 17 r.d.l. 17.11.1933 n. 1578; violazione degli artt. 48, 52 e 5 Trattato CE (ora, rispettivamente, artt. 39, 43 e 10) e conseguente incompatibilità dell'art. 17 n. 4 r.d.l. n. 1578/33. Tanto premesso, la Corte osserva che, alla stregua del principio di diritto, enunciato dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee e trascritto in narrativa, il ricorso deve essere accolto, restando assorbito ogni altro profilo, in esso esposto. Diversamente da quanto anche richiesto in memoria dalla ricorrente, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio al Consiglio Nazionale Forense, il quale si atterrà a tale principio. Come, infatti, la corte di giustizia ha anche rilevato (pag. 15), "spetta all'autorità competente verificare, conformemente ai principi sanciti dalla corte nelle citate sentenze Vlassopoulou e Fernàndez de Bobadilla, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l'esperienza professionale ottenute in quest'ultimo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all'attività di cui trattasi": rilievi, questi, che sembrano trovare concorde la stessa ricorrente (pag. 5 citata memoria). Non può, conseguentemente, provvedersi ai sensi dell'art. 384 primo comma ultima parte c.p.c., come la ricorrente sembra invece richiedere, e ciò sia in considerazione della necessità di effettuare i suindicati ulteriori accertamenti di fatto, sia perché è in ogni caso inibito alla Corte infrangere l'autonomia dell'ordine professionale, sancita dalla legge (art. 2229 secondo comma c.c.). Le spese sia del presente giudizio che di quello svoltosi dinanzi alla Corte di giustizia (la relativa liquidazione è stata espressamente demandata al giudice nazionale) seguono la soccombenza e vanno poste a carico del solo Consiglio dell'ordine di Genova essendo gli altri intimati parti in senso solo formale del procedimento. Per ciascuno dei due giudizi gli onorari vanno liquidati in euro 3.000,00, oltre, per entrambi, euro 200,00 di spese liquidate forfettariamente p.q.m. LA CORTE A SEZIONI UNITE accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Consiglio Nazionale Forense; condanna il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Genova al pagamento delle spese del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità Europee e del presente giudizio, spese liquidate in complessivi euro 6.200,00 (seimiladuecento/00), ivi compresi euro 200,00 di spese, in favore della ricorrente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 5 febbraio 2004. f.to Il Consigliere est. f.to Il Presidente
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