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Cass.
civ. Sez. Un. 8 ottobre 2004, n. 20024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
S E N T E N Z A
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di R., con deliberazione del 18 giugno 2001, ha irrogato all'Avvocato
G.P.D. la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale
per mesi quattro, imputandogli, tra l'altro, che, nel rapporto professionale con
la cliente sig.ra M.O.F., aveva ricevuto compensi professionali senza
fatturarli.
2. L'Avvocato D. ha impugnato la
deliberazione davanti al Consiglio Nazionale Forense e, per quanto è ancora
rilevante, ha dedotto quanto segue.
Non aveva avuto comunicazione nè delle
deliberazioni del Consiglio dell'Ordine del 30 marzo 1999 e 5 dicembre 2000
inerenti al procedimento, nè delle lettere di convocazione per il procedimento
disciplinare.
L'istruttoria preliminare del giudizio
disciplinare si era svolta davanti ad un collegio giudicante nel quale fungeva
da segretario l'avvocato M., non legittimato a svolgere la funzione.
Il Consiglio dell'Ordine non era stato
convocato regolarmente, giacchè nel fascicolo mancava qualsiasi atto di
convocazione.
Il procedimento disciplinare doveva
essere sospeso, in attesa della definizione del giudizio civile da lui promosso,
con il medesimo oggetto, contro la sig.ra F., per il pagamento delle competenze
professionali.
Non era stata presa in considerazione
la posizione dell'avvocato M., il quale, prima del procedimento, aveva avuto un
abboccamento con la denunciante: il Consiglio dell'Ordine aveva esaminato solo
l'incompatibilità del consigliere avvocato R., che pure si trovava in condizioni
d'incompatibilità, per inimicizia.
Nel procedimento disciplinare, era
stata chiesta ai testimoni promessa solenne di giuramento prima
dell'interrogatorio ed erano stati escussi come testimoni la sig.ra F. ed altro
soggetto, che non potevano essere ammessi, perché non attendibili.
La mancata fatturazione dei pagamenti
ricevuti non costituiva illecito disciplinare, in base alle disposizioni del
codice deontologico vigente all'epoca dei fatti e per la mancata prova dei fatti
contestati.
3. Il Consiglio Nazionale Forense, con
decisione del 28 novembre 2003, ha accolto parzialmente il ricorso ed ha
irrogato all'Avvocato D. la sanzione disciplinare della censura con riferimento
alla sola imputazione della mancata fatturazione dei compensi.
4. L'Avvocato G.P.D. ha proposto
ricorso per Cassazione ed ha depositato memoria.
Gli intimati Consiglio dell'Ordine di
Ravenna e Procuratore generale presso la Corte di Cassazione non hanno svolto
attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione impugnata svolge le
seguenti considerazioni.
L'interessato aveva avuto la
possibilità di accedere agli atti del procedimento disciplinare: la circostanza
che il Consiglio dell'Ordine non gli avesse rilasciato la certificazione
dell'esistenza di altri documenti non era rilevante, perché estranea allo
svolgimento del procedimento.
Il Consiglio dell'Ordine non era
tenuto a sospendere il procedimento disciplinare, per la contemporanea presenza
di procedimento giudiziario attinente alla stessa materia, stante il principio
di autonomia del procedimento disciplinare da quello giudiziario.
Tutte le attività preliminari del
procedimento disciplinare si erano svolte regolarmente, perché l'investitura del
segretario non richiedeva una speciale procedura di nomina e la censura
dell'irregolare convocazione non era rilevante, giacchè nella seduta
disciplinare erano presenti nove consiglieri, cinque dei quali si erano poi
"dovuti allontanare per improrogabili impegni", mentre "l'avv. Stefano D. non è
presente in quanto astenuto".
Il consigliere avv. R. (marito del
consulente tecnico della denunciante) non aveva l'obbligo di astenersi.
La richiesta preventiva ai testi della
pronuncia solenne di giuramento rientrava nella prassi della procedura
disciplinare e, in ogni caso, il fatto non era rilevante ai fini del regolare
svolgimento del procedimento.
Il Consiglio dell'Ordine aveva sentito
tutti i testi, che aveva ritenuto fossero a conoscenza dei fatti rilevanti ai
fini del giudizio, dopo averne ritenuto l'ammissibilità.
La prova della mancata fatturazione
dei compensi professionali si ricavava dalle dichiarazioni della denunciante,
confermate da un testimone, e da documentazione bancaria ed il codice
deontologico del 1997 non ha carattere "creativo" ma "ricognitivo" delle
situazioni in precedenza ritenute costituenti illecito disciplinare: il fatto
che la mancata fatturazione non fosse specificata come illecito disciplinare dal
codice deontologico non escludeva che il fatto, anche prima del 1977, potesse
essere valutato come illecito disciplinare, perché contrastante con i doveri di
dignità probità e lealtà che s'impongono al professionista forense.
2. Le critiche alla decisione sono
contenute nel ricorso per Cassazione dalla pagina 17 di questo atto. Esse sono
state raggruppate dalla difesa dell'avv. D. in tre parti: a) questioni
cosiddette pregiudiziali; b) aspetti della decisione del Consiglio dell'Ordine,
non considerati dalla decisione impugnata; c) merito della condanna.
3. Le questioni cosiddette
pregiudiziali.
3.1. La prima di queste si riferisce
all'eccezione, già svolta davanti al Consiglio Nazionale Forense, della mancata
sospensione del procedimento disciplinare, in pendenza della causa civile avente
lo stesso oggetto.
Il Consiglio Nazionale, come
anticipato, ha dichiarato sul punto che il Consiglio dell'Ordine non era tenuto
a sospendere il procedimento disciplinare, stante il principio di autonomia tra
procedimento disciplinare e procedimento giudiziario.
L'avvocato D. dichiara che la
decisione è priva di motivazione, perché non si pone il problema che, nella
causa civile sull'accertamento del versamento di somme di danaro, si sarebbe
potuto avere un diverso e contrastante accertamento.
La censura non è corretta.
Nell'applicazione delle sanzioni
disciplinari a carico degli avvocati la sospensione del procedimento, in sè, non
è imposta dalla legge, nè esiste una disposizione che stabilisca un rapporto di
pregiudizialità in senso tecnico giuridico fra il procedimento disciplinare e
procedimento giurisdizionale con il carattere della prevalenza dell'accertamento
compiuto in questa seconda sede.
Siffatta prevalenza, invero, non si
può ricavare nè dall'art. 44, primo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933 n.
1578, che si riferisce ai procedimenti penali, nè dall'art. 295 cod. proc.
civ., il quale, neltesto vigente, si riferisce alla pregiudizialità
cosiddetta necessaria: ss. uu. 1 ottobre 2003, n. 14670.
Il ricorrente, pertanto, non può
dolersi in questa sede della mancata sospensione del giudizio a suo carico in
attesa della definizione di quello civile promosso contro la denunciante, nel
quale non si discute di questioni pregiudiziali all'accertamento da compiersi in
sede disciplinare, ma del verificarsi della circostanza di fatto che il
ricorrente, come egli stesso dichiara, avesse rivendicato un pagamento
aggiuntivo rispetto a quanto ricevuto e fatturato.
3.2. La seconda questione si riferisce
al punto della decisione in cui il Consiglio Nazionale ha dichiarato che
l'interessato aveva avuto la possibilità di accedere agli atti del procedimento
disciplinare e che la circostanza che il Consiglio dell'Ordine non gli aveva
rilasciato la certificazione dell'esistenza di altri documenti non era
rilevante, perché estranea allo svolgimento del procedimento.
3.2.1. L'avvocato D. sostiene che il
rigetto dell'eccezione è privo di motivazione, perché egli aveva chiesto di
"avere copia di tutti gli atti attinenti al procedimento", dovendo formulare le
proprie difese in termini tassativi.
La censura è inammissibile.
3.2.2. L'art. 45 del r.d. 22
gennaio 1934, n. 37, dispone, tra l'altro, che nei procedimenti disciplinari
deve essere comunicata all'interessato "ogni circostanza necessaria per metterlo
in grado di proporre le sue deduzioni". L'obbligo indicato dalla norma non si
riferisce a tutti i documenti del procedimento disciplinare, ma solo a quelli
che possano incidere sul diritto di difesa dell'interessato.
Se ne ricava che quest'ultimo non si
può limitare ad elencare i documenti dei quali non gli è stata comunicata
l'esistenza, ma deve indicare il pregiudizio alla sua difesa che gli era
derivato dall'omessa comunicazione.
La difesa dell'avvocato D., quindi,
non si doveva limitare a denunciare che non gli erano stati comunicate le
deliberazioni del 30 marzo 1999 e 5 dicembre 2000 inerenti il procedimento, ma
doveva completare la censura e specificare danno che dall'omissione gli era
derivato.
Specificazione questa che non è
contenuta nel ricorso.
3.3. La terza questione si riferisce a
due situazioni quella censura della irregolare composizione del collegio
giudicante, siccome non regolarmente convocato; quella dell'incompatibilità
dell'avv. M. a fungere da segretario dello stesso collegio giudicante.
Le critiche sul punto non sono
corrette.
3.3.1. Nella giurisprudenza di queste
Sezioni unite, ripetutamente, è stato affermato il principio che la convocazione
dei membri del Consiglio dell'Ordine, in assenza di specifiche previsioni, non è
disciplinata dall'art. 46 del regio decreto n. 37 del 1934 (che riguarda
le comunicazioni a soggetti diversi dai membri del Collegio, come ad esempio
l'incolpato o i testimoni), ma è libera nelle forme e nei mezzi di trasmissione,
purchè sia adottata con mezzi idonei al raggiungimento dello scopo. Vale a dire
che la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo, la cui affidabilità ed
attitudine allo scopo si ricava dalla qualità degli autori e dei destinatari
della trasmissione. La libertà delle forme e dei mezzi della convocazione,
inoltre, si riflette sulla prova della sua effettuazione, che si può anche
ricavare dall'attestazione inseritanel verbale della seduta: sentenze 29 maggio
2003, n. 8582; 15 ottobre 2003, n. 15404; 27 gennaio 2004, n. 1414, tra le più
recenti. In queste decisioni è stato anche precisato che la regolare
costituzione dell'organo giudicante non s'identifica la partecipazione del
"plenum", perché è sufficiente la presenza di un numero almeno pari a quello
occorrente come "quorum" per la decisione: sent. n. 8582 del 2003, citata.
Queste considerazioni, in mancanza di
ulteriori specificazioni della difesa dell'avv. D., escludono la rilevanza dei
possibili vizi della convocazione del Consiglio dell'ordine che ha provveduto ad
irrogare la sanzione disciplinare. Vale, infatti, l'affermazione contenuta nella
decisione impugnata, che tutte le attività preliminari del giudizio si erano
svolte regolarmente e che nella seduta in cui si era proceduto alla valutazione
del comportamento dell'interessato ed alla irrogazione della sanzione erano
stati presenti nove consiglieri.
3.3.2. Alle stesse conclusioni si deve
pervenire con riferimento alla denunciata posizione d'incompatibilità dell'avv.
R., che non poteva svolgere le funzioni segretario, per incompatibilità con
l'incolpato, derivante da inimicizia con lui.
Nel procedimento che si svolge davanti
ai consigli dell'ordine non si applicano, infatti, le disposizioni del codice di
procedura civile riguardanti l'obbligo di astensione, trattandosi di
procedimenti di natura amministrativa, come è principio consolidato nella
giurisprudenza di queste sezioni unite.
Queste considerazioni valgono anche
con riferimento alla denunciata incompatibilità dell'avv. M., perché il
Consiglio Nazionale non doveva pronunciarsi sul punto, per l'implicita
infondatezza della censura.
3.4. Infine, è infondata anche
l'ultima questione dell'inammissibilità della deposizione dei testi F. e
Solaroli, trattandosi di censura che si riferisce ai poteri di valutazione
dell'organo giudicante in sede amministrativa quando deve procedere all'esame di
testimoni.
4. Aspetti della decisione del
Consiglio dell'Ordine non considerati dal Consiglio Nazionale Forense.
Nella censura sono indicate questioni
già esaminate nel cosiddetto primo gruppo di "questioni pregiudiziali" e cioè
l'acquisizione dei documenti e la regolare composizione del collegio, sui quali
è inutile ripetersi.
Gli altri aspetti della ritardata
fatturazione di lire 20 milioni e della mancata valutazione di una memoria
difensiva attengono al merito dell'accertamento, che, come si vedrà, non è
ulteriormente valutabile in questa sede.
5. Mancata fatturazione.
Con riferimento a questo tema, il
ricorrente, sostanzialmente, indica una serie di fatti che la decisione
impugnata non avrebbe considerato.
La giustificazione che è tratta da
questa indicazione non può essere presa in considerazione.
Nei procedimenti disciplinari a carico
di avvocati la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito
disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanze
nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al
decoro professionale), è rimessa alla valuta-zione dell'Ordine professionale ed
il controllo di legittimità sull'applicazione di tali valutazioni non consente
alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense
nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione
di ragionevolezza: sentenza 27 gennaio 2004, n. 1414.
La ricostruzione dei fatti operata dal
Consiglio Nazionale Forense nella fattispecie concreta è ragionevole ed il
ricorrente non ne può pretendere un'ennesima valutazione, che sarebbe fondata
sulla sola circostanza di essere favorevole a chi la propone.
6. Conclusivamente il ricorso deve
essere rigettato.
Nessuna pronuncia dev'essere resa
sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 settembre
2004.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre
2004
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