Il primo Osservatorio sull'Ordinamento e sulla Deontologia Forense


 

 

Giurisprudenza

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Cass. civ. Sez. Un. 8 ottobre 2004, n. 20024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

S E N T E N Z A

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di R., con deliberazione del 18 giugno 2001, ha irrogato all'Avvocato G.P.D. la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per mesi quattro, imputandogli, tra l'altro, che, nel rapporto professionale con la cliente sig.ra M.O.F., aveva ricevuto compensi professionali senza fatturarli.

2. L'Avvocato D. ha impugnato la deliberazione davanti al Consiglio Nazionale Forense e, per quanto è ancora rilevante, ha dedotto quanto segue.

Non aveva avuto comunicazione nè delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine del 30 marzo 1999 e 5 dicembre 2000 inerenti al procedimento, nè delle lettere di convocazione per il procedimento disciplinare.

L'istruttoria preliminare del giudizio disciplinare si era svolta davanti ad un collegio giudicante nel quale fungeva da segretario l'avvocato M., non legittimato a svolgere la funzione.

Il Consiglio dell'Ordine non era stato convocato regolarmente, giacchè nel fascicolo mancava qualsiasi atto di convocazione.

Il procedimento disciplinare doveva essere sospeso, in attesa della definizione del giudizio civile da lui promosso, con il medesimo oggetto, contro la sig.ra F., per il pagamento delle competenze professionali.

Non era stata presa in considerazione la posizione dell'avvocato M., il quale, prima del procedimento, aveva avuto un abboccamento con la denunciante: il Consiglio dell'Ordine aveva esaminato solo l'incompatibilità del consigliere avvocato R., che pure si trovava in condizioni d'incompatibilità, per inimicizia.

Nel procedimento disciplinare, era stata chiesta ai testimoni promessa solenne di giuramento prima dell'interrogatorio ed erano stati escussi come testimoni la sig.ra F. ed altro soggetto, che non potevano essere ammessi, perché non attendibili.

La mancata fatturazione dei pagamenti ricevuti non costituiva illecito disciplinare, in base alle disposizioni del codice deontologico vigente all'epoca dei fatti e per la mancata prova dei fatti contestati.

3. Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione del 28 novembre 2003, ha accolto parzialmente il ricorso ed ha irrogato all'Avvocato D. la sanzione disciplinare della censura con riferimento alla sola imputazione della mancata fatturazione dei compensi.

4. L'Avvocato G.P.D. ha proposto ricorso per Cassazione ed ha depositato memoria.

Gli intimati Consiglio dell'Ordine di Ravenna e Procuratore generale presso la Corte di Cassazione non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione impugnata svolge le seguenti considerazioni.

L'interessato aveva avuto la possibilità di accedere agli atti del procedimento disciplinare: la circostanza che il Consiglio dell'Ordine non gli avesse rilasciato la certificazione dell'esistenza di altri documenti non era rilevante, perché estranea allo svolgimento del procedimento.

Il Consiglio dell'Ordine non era tenuto a sospendere il procedimento disciplinare, per la contemporanea presenza di procedimento giudiziario attinente alla stessa materia, stante il principio di autonomia del procedimento disciplinare da quello giudiziario.

Tutte le attività preliminari del procedimento disciplinare si erano svolte regolarmente, perché l'investitura del segretario non richiedeva una speciale procedura di nomina e la censura dell'irregolare convocazione non era rilevante, giacchè nella seduta disciplinare erano presenti nove consiglieri, cinque dei quali si erano poi "dovuti allontanare per improrogabili impegni", mentre "l'avv. Stefano D. non è presente in quanto astenuto".

Il consigliere avv. R. (marito del consulente tecnico della denunciante) non aveva l'obbligo di astenersi.

La richiesta preventiva ai testi della pronuncia solenne di giuramento rientrava nella prassi della procedura disciplinare e, in ogni caso, il fatto non era rilevante ai fini del regolare svolgimento del procedimento.

Il Consiglio dell'Ordine aveva sentito tutti i testi, che aveva ritenuto fossero a conoscenza dei fatti rilevanti ai fini del giudizio, dopo averne ritenuto l'ammissibilità.

La prova della mancata fatturazione dei compensi professionali si ricavava dalle dichiarazioni della denunciante, confermate da un testimone, e da documentazione bancaria ed il codice deontologico del 1997 non ha carattere "creativo" ma "ricognitivo" delle situazioni in precedenza ritenute costituenti illecito disciplinare: il fatto che la mancata fatturazione non fosse specificata come illecito disciplinare dal codice deontologico non escludeva che il fatto, anche prima del 1977, potesse essere valutato come illecito disciplinare, perché contrastante con i doveri di dignità probità e lealtà che s'impongono al professionista forense.

2. Le critiche alla decisione sono contenute nel ricorso per Cassazione dalla pagina 17 di questo atto. Esse sono state raggruppate dalla difesa dell'avv. D. in tre parti: a) questioni cosiddette pregiudiziali; b) aspetti della decisione del Consiglio dell'Ordine, non considerati dalla decisione impugnata; c) merito della condanna.

3. Le questioni cosiddette pregiudiziali.

3.1. La prima di queste si riferisce all'eccezione, già svolta davanti al Consiglio Nazionale Forense, della mancata sospensione del procedimento disciplinare, in pendenza della causa civile avente lo stesso oggetto.

Il Consiglio Nazionale, come anticipato, ha dichiarato sul punto che il Consiglio dell'Ordine non era tenuto a sospendere il procedimento disciplinare, stante il principio di autonomia tra procedimento disciplinare e procedimento giudiziario.

L'avvocato D. dichiara che la decisione è priva di motivazione, perché non si pone il problema che, nella causa civile sull'accertamento del versamento di somme di danaro, si sarebbe potuto avere un diverso e contrastante accertamento.

La censura non è corretta.

Nell'applicazione delle sanzioni disciplinari a carico degli avvocati la sospensione del procedimento, in sè, non è imposta dalla legge, nè esiste una disposizione che stabilisca un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico giuridico fra il procedimento disciplinare e procedimento giurisdizionale con il carattere della prevalenza dell'accertamento compiuto in questa seconda sede.

Siffatta prevalenza, invero, non si può ricavare nè dall'art. 44, primo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, che si riferisce ai procedimenti penali, nè dall'art. 295 cod. proc. civ., il quale, neltesto vigente, si riferisce alla pregiudizialità cosiddetta necessaria: ss. uu. 1 ottobre 2003, n. 14670.

Il ricorrente, pertanto, non può dolersi in questa sede della mancata sospensione del giudizio a suo carico in attesa della definizione di quello civile promosso contro la denunciante, nel quale non si discute di questioni pregiudiziali all'accertamento da compiersi in sede disciplinare, ma del verificarsi della circostanza di fatto che il ricorrente, come egli stesso dichiara, avesse rivendicato un pagamento aggiuntivo rispetto a quanto ricevuto e fatturato.

3.2. La seconda questione si riferisce al punto della decisione in cui il Consiglio Nazionale ha dichiarato che l'interessato aveva avuto la possibilità di accedere agli atti del procedimento disciplinare e che la circostanza che il Consiglio dell'Ordine non gli aveva rilasciato la certificazione dell'esistenza di altri documenti non era rilevante, perché estranea allo svolgimento del procedimento.

3.2.1. L'avvocato D. sostiene che il rigetto dell'eccezione è privo di motivazione, perché egli aveva chiesto di "avere copia di tutti gli atti attinenti al procedimento", dovendo formulare le proprie difese in termini tassativi.

La censura è inammissibile.

3.2.2. L'art. 45 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, dispone, tra l'altro, che nei procedimenti disciplinari deve essere comunicata all'interessato "ogni circostanza necessaria per metterlo in grado di proporre le sue deduzioni". L'obbligo indicato dalla norma non si riferisce a tutti i documenti del procedimento disciplinare, ma solo a quelli che possano incidere sul diritto di difesa dell'interessato.

Se ne ricava che quest'ultimo non si può limitare ad elencare i documenti dei quali non gli è stata comunicata l'esistenza, ma deve indicare il pregiudizio alla sua difesa che gli era derivato dall'omessa comunicazione.

La difesa dell'avvocato D., quindi, non si doveva limitare a denunciare che non gli erano stati comunicate le deliberazioni del 30 marzo 1999 e 5 dicembre 2000 inerenti il procedimento, ma doveva completare la censura e specificare danno che dall'omissione gli era derivato.

Specificazione questa che non è contenuta nel ricorso.

3.3. La terza questione si riferisce a due situazioni quella censura della irregolare composizione del collegio giudicante, siccome non regolarmente convocato; quella dell'incompatibilità dell'avv. M. a fungere da segretario dello stesso collegio giudicante.

Le critiche sul punto non sono corrette.

3.3.1. Nella giurisprudenza di queste Sezioni unite, ripetutamente, è stato affermato il principio che la convocazione dei membri del Consiglio dell'Ordine, in assenza di specifiche previsioni, non è disciplinata dall'art. 46 del regio decreto n. 37 del 1934 (che riguarda le comunicazioni a soggetti diversi dai membri del Collegio, come ad esempio l'incolpato o i testimoni), ma è libera nelle forme e nei mezzi di trasmissione, purchè sia adottata con mezzi idonei al raggiungimento dello scopo. Vale a dire che la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo, la cui affidabilità ed attitudine allo scopo si ricava dalla qualità degli autori e dei destinatari della trasmissione. La libertà delle forme e dei mezzi della convocazione, inoltre, si riflette sulla prova della sua effettuazione, che si può anche ricavare dall'attestazione inseritanel verbale della seduta: sentenze 29 maggio 2003, n. 8582; 15 ottobre 2003, n. 15404; 27 gennaio 2004, n. 1414, tra le più recenti. In queste decisioni è stato anche precisato che la regolare costituzione dell'organo giudicante non s'identifica la partecipazione del "plenum", perché è sufficiente la presenza di un numero almeno pari a quello occorrente come "quorum" per la decisione: sent. n. 8582 del 2003, citata.

Queste considerazioni, in mancanza di ulteriori specificazioni della difesa dell'avv. D., escludono la rilevanza dei possibili vizi della convocazione del Consiglio dell'ordine che ha provveduto ad irrogare la sanzione disciplinare. Vale, infatti, l'affermazione contenuta nella decisione impugnata, che tutte le attività preliminari del giudizio si erano svolte regolarmente e che nella seduta in cui si era proceduto alla valutazione del comportamento dell'interessato ed alla irrogazione della sanzione erano stati presenti nove consiglieri.

3.3.2. Alle stesse conclusioni si deve pervenire con riferimento alla denunciata posizione d'incompatibilità dell'avv. R., che non poteva svolgere le funzioni segretario, per incompatibilità con l'incolpato, derivante da inimicizia con lui.

Nel procedimento che si svolge davanti ai consigli dell'ordine non si applicano, infatti, le disposizioni del codice di procedura civile riguardanti l'obbligo di astensione, trattandosi di procedimenti di natura amministrativa, come è principio consolidato nella giurisprudenza di queste sezioni unite.

Queste considerazioni valgono anche con riferimento alla denunciata incompatibilità dell'avv. M., perché il Consiglio Nazionale non doveva pronunciarsi sul punto, per l'implicita infondatezza della censura.

3.4. Infine, è infondata anche l'ultima questione dell'inammissibilità della deposizione dei testi F. e Solaroli, trattandosi di censura che si riferisce ai poteri di valutazione dell'organo giudicante in sede amministrativa quando deve procedere all'esame di testimoni.

4. Aspetti della decisione del Consiglio dell'Ordine non considerati dal Consiglio Nazionale Forense.

Nella censura sono indicate questioni già esaminate nel cosiddetto primo gruppo di "questioni pregiudiziali" e cioè l'acquisizione dei documenti e la regolare composizione del collegio, sui quali è inutile ripetersi.

Gli altri aspetti della ritardata fatturazione di lire 20 milioni e della mancata valutazione di una memoria difensiva attengono al merito dell'accertamento, che, come si vedrà, non è ulteriormente valutabile in questa sede.

5. Mancata fatturazione.

Con riferimento a questo tema, il ricorrente, sostanzialmente, indica una serie di fatti che la decisione impugnata non avrebbe considerato.

La giustificazione che è tratta da questa indicazione non può essere presa in considerazione.

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), è rimessa alla valuta-zione dell'Ordine professionale ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali valutazioni non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza: sentenza 27 gennaio 2004, n. 1414.

La ricostruzione dei fatti operata dal Consiglio Nazionale Forense nella fattispecie concreta è ragionevole ed il ricorrente non ne può pretendere un'ennesima valutazione, che sarebbe fondata sulla sola circostanza di essere favorevole a chi la propone.

6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Nessuna pronuncia dev'essere resa sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2004

 

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