Il primo Osservatorio sull'Ordinamento e sulla Deontologia Forense


 

 

Giurisprudenza

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Consiglio di Stato, ordinanza 15 dicembre 2003, n. 5531

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

 Registro Ordinanze: 5531/2003

Registro Generale:10309/2003

Sezione Quarta

 composto dai Signori: Pres. Paolo Salvatore Cons. Giuseppe Barbagallo Cons. Antonino Anastasi Cons. Bruno Mollica Cons. Salvatore Cacace Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

 nella Camera di Consiglio del 15 Dicembre 2003 .

 Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

 Visto l'appello proposto da:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA rappresentato e difeso da: Avv. M.C., con domicilio eletto in Roma PIAZZA DI MONTECITORIO N. 115 presso M.C.

contro

M.F. rappresentato e difeso da: Avv. G.D.C. con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE FLAMINIO 46-PAL.IV presso G.M.G.

Interveniente ad Adiuvandum CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE rappresentato e difeso da: Avv. M.S.con domicilio eletto in Roma VIALE PARIOLI, 180 presso M.S.

 per l'annullamento dell'ordinanza del TAR TOSCANA - FIRENZE :Sezione I n. 1012/2003 , resa tra le parti, concernente DINIEGO CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA FORENSE ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE e M.F.

 Udito il relatore Cons. Salvatore Cacace e uditi, altresì, per le parti gli avv. ti ;

 Considerato ad un primo sommario esame:

- che la scelta del legislatore della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come dell’Amministrazione in sede di emanazione del Regolamento di cui al D.M. 11 dicembre 2001, n. 475, “è quella di valutare il diploma” ( e non la frequenza, come nel caso di cui al comma 3 dell’art. 1 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 ), rilasciato dalle Scuole di specializzazione delle professioni legali, come “equivalente” ad un certo periodo di praticantato ( stabilito in un anno dal citato D.M. ): v. Cons. St., par. Atti norm., 19 novembre 2001;

- che tale equivalenza porta a ritenere che, per i diplomati di tali scuole, il “periodo di pratica”, di cui al punto 5 del comma 1 dell’art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sia ridotto ad un anno e, conseguentemente, sia ridotto ad un anno il periodo di iscrizione nel registro speciale di cui al comma 1 dell’art. 8 dello stesso R.D.L.;

- che il diploma della Scuola di specializzazione rientra, così, tra i “documenti … prodotti” dall’interessato ai fini del rilascio del certificato di cui all’art. 10 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, che i candidati all’esame di concorso per la professione di avvocato devono presentare alla sottocommissione istituita ai sensi dell’art. 22, comma 4, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;

- che da quanto sopra deriva che l’anzidetto certificato non può non tener conto della anzidetta equivalenza e delle conseguenze suddette;

 P.Q.M.

 Respinge l'appello (Ricorso numero: 10309/2003 ).

 La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 Roma, 15 Dicembre 2003

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

  

IL SEGRETARIO

 

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