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Remo Danovi (Presidente Consiglio Nazionale Forense)
È diffusa l’opinione - complice anche la navigazione
su Internet e le disinvolte notizie propalate - che in brevissimo tempo sia
possibile per i praticanti italiani acquisire il titolo di avvocato, ‘volando a
Madrid e al ritorno saltando pure il praticantato”. In Spagna - come è noto - il laureato in legge è
iscritto immediatamente all’albo degli avvocati, sicché il riconoscimento della
laurea permetterebbe al praticante italiano di ottenere il titolo di
“abogado”,
e di
utilizzare questo titolo per richiedere, poi, secondo i principi della
Direttiva stabilimento (tre anni di permanenza nel paese ospitante), lo stesso
titolo di avvocato italiano. È insomma il “turismo” straniero alternativo al “turismo” italiano.
Quanto a quest’ultimo, il
Consiglio nazionale forense ha già formulato una proposta per consentire una
regolamentazione dell’esame più adeguata e più giusta, come ripetutamente è
stato chiesto:
Per quanto invece riguarda la
"scorciatoia spagnola”, dobbiamo far presente che le notizie pubblicate non sono
esattamente conformi alla realtà, come è stato giustamente fatto presente dalla
Ambasciata spagnola che ha rappresentato sostanzialmente questi fatti:
a) in Spagna la procedura
per il riconoscimento accademico degli studi universitari prevede un
iter
piuttosto lungo e meticoloso
prima che venga effettivamente accordato il riconoscimento del titolo straniero.
Nel caso concreto dei laureati italiani in giurisprudenza è di norma necessario
il superamento di 6-7 esami i cui contenuti riguardano il diritto positivo
spagnolo. Tali esami vengono svolti presso la facoltà di diritto di
un’università pubblica spagnola per iscritto e, ovviamente, in lingua spagnola;
b) negli ultimi quattro anni
(dal 1999 allo scorso ottobre) su un numero complessivo di 806 domande di
riconoscimento della laurea italiana in giurisprudenza soltanto a 51 di queste
(il 6,32%) è stato accordato il riconoscimento al titolo spagnolo di
Licenciado en Derecho.
Siamo dunque lungi da un
sistema di riconoscimento veloce e quasi automatico come taluno sembra
ipotizzare.
Detto questo, pochi o tanti
che siano i numeri, rimane il problema della “anomalia” di un paese, che
partecipa integralmente alla struttura giuridica europea e se ne discosta
vistosamente nell’ambito del riconoscimento del titolo di avvocato, creando
interferenze e disguidi. E una sorta di discriminazione alla rovescia,
naturalmente inaccettabile e da rifiutare. È peraltro di conforto sapere che gli organi istituzionali spagnoli stanno concretamente attivandosi per introdurre anche in Spagna l’obbligatorietà della pratica forense e dell’esame per l’accesso alla professione. È sperabile che ciò avvenga in termini brevi, per ridare uniformità al sistema europeo e all’idea comune che ne costituisce il fondamento. * Pubblicato sul numero 1/2003 di Studio Legale, bimestrale di informazione bibliografica, Milano, Giuffré
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