Il primo Osservatorio sull'Ordinamento e sulla Deontologia Forense


 

 

Dottrina

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Gli esami di Stato e la c.d. scorciatoia spagnola (*)

 

Remo Danovi (Presidente Consiglio Nazionale Forense)

 

È diffusa l’opinione - complice anche la navigazione su Internet e le disinvol­te notizie propalate - che in brevissimo tempo sia possibile per i praticanti italiani acquisire il titolo di avvocato, ‘volando a Madrid e al ritorno saltando pure il praticantato”. In Spagna - come è noto - il laureato in legge è iscritto immediatamente all’albo degli avvocati, sicché il riconoscimento della laurea permetterebbe al praticante italiano di ottenere il titolo di abogado”, e di utilizzare questo titolo per richiedere, poi, secondo i principi della Direttiva stabilimento (tre anni di permanenza nel paese ospitante), lo stesso titolo di avvocato italiano.

   È insomma il “turismo” straniero alternativo al “turismo” italiano.

Quanto a quest’ultimo, il Consiglio nazionale forense ha già formulato una proposta per consentire una regolamentazione dell’esame più adeguata e più giusta, come ripetutamente è stato chiesto: questa proposta è all’esame dei consigli dell’ordine per la definitiva approvazione o per le necessarie modifiche.

Per quanto invece riguarda la "scorciatoia spagnola”, dobbiamo far presente che le notizie pubblicate non sono esattamente conformi alla realtà, come è stato giustamente fatto presente dalla Ambasciata spagnola che ha rappresentato sostanzialmente questi fatti:

 a) in Spagna la procedura per il riconoscimento accademico degli studi universitari prevede un iter piuttosto lungo e meticoloso prima che venga effettivamente accordato il riconoscimento del titolo straniero. Nel caso concreto dei laureati italiani in giurisprudenza è di norma necessario il superamento di 6-7 esami i cui contenuti riguardano il diritto positivo spagnolo. Tali esami vengono svolti presso la facoltà di diritto di un’università pubblica spagnola per iscritto e, ovviamente, in lingua spagnola;

 b) negli ultimi quattro anni (dal 1999 allo scorso ottobre) su un numero complessivo di 806 domande di riconoscimento della laurea italiana in giurisprudenza soltanto a 51 di queste (il 6,32%) è stato accordato il riconoscimento al titolo spagnolo di Licenciado en Derecho.

Siamo dunque lungi da un sistema di riconoscimento veloce e quasi automatico come taluno sembra ipotizzare.

 Detto questo, pochi o tanti che siano i numeri, rimane il problema della “anomalia” di un paese, che partecipa integralmente alla struttura giuridica europea e se ne discosta vistosamente nell’ambito del riconoscimento del titolo di avvocato, creando interferenze e disguidi. E una sorta di discriminazione alla rovescia, naturalmente inaccettabile e da rifiutare.

 È peraltro di conforto sapere che gli organi istituzionali spagnoli stanno concretamente attivandosi per introdurre anche in Spagna l’obbligatorietà della pratica forense e dell’esame per l’accesso alla professione. È sperabile che ciò avvenga in termini brevi, per ridare uniformità al sistema europeo e all’idea comune che ne costituisce il fondamento.

* Pubblicato sul numero 1/2003 di Studio Legale, bimestrale di informazione bibliografica, Milano, Giuffré

 

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