Il primo Osservatorio sull'Ordinamento e sulla Deontologia Forense


 

 
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Giurisprudenza

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03/02/2006 - Fonte: DF

Avvocato - Concorrenza - Inapplicabilità tout court del regime di responsabilità da concorrenza sleale ai rapporti tra liberi professionisti (Cassazione civile, sez. III, 13 gennaio 2005, n. 560) - Presupposto giuridico per la legittima configurabilità di un atto di concorrenza sleale è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori (e la conseguente idoneità della condotta di uno dei due concorrenti ad arrecare pregiudizio all'altro, pur in assenza di danno attuale), così che la normativa dettata, in materia, dall'art. 2598 c.c. non può ritenersi applicabile ai rapporti tra professionisti (nella specie, avvocati). La nozione di azienda di cui al n. 3 dell'art. 2598 sopra citato, difatti, coincide con quella di cui al precedente art. 2555, stesso codice, sicché (pur essendo innegabile che, sotto il profilo meramente ontologico, studi di liberi professionisti siano, di fatto, per personale, mezzi tecnici impiegati e quant'altro, assimilabili ad una azienda) l'intento del legislatore, inteso a differenziare nettamente la libera professione dall'attività d'impresa (intento confermato, tra l'altro, proprio con riguardo alla professione di avvocato, dal regime delle incompatibilità di cui all'art. 3, comma 1, del r.d.l. n. 1578 del 1933, comprendente, tra l'altro, il divieto dell'esercizio del commercio in nome proprio o altrui, divieto privo di significato se lo studio professionale fosse assimilabile ad un'azienda commerciale) va interpretato ed attuato nel senso della inapplicabilità tout court del regime di responsabilità da concorrenza sleale ai rapporti tra liberi professionisti, e ciò in via di interpretazione tanto diretta, quanto analogica, senza che possa, in contrario, invocarsi il disposto di cui all'art. 2105 c.c., funzionale alla disciplina della responsabilità contrattuale del prestatore nei confronti del proprio datore di lavoro ed alla repressione di una fattispecie di concorrenza illecita, laddove l'art. 2598 attiene alla responsabilità extracontrattuale tra imprenditori onde reprimerne comportamenti di concorrenza sleale.

 

03/02/2006 - Fonte: DF

Procedimento disciplina - Principio di legalità ex art. 38 l.p.f. - Non sussistenza del principio  di tassatività degli illeciti disciplinari - Funzioni giurisdizionali del Consiglio nazionale forense - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza (Cass. sez. un, 11 gennaio 2005, n. 309) - Il principio di legalità si riferisce solo alle sanzioni penali vere e proprie e non si applica alle sanzioni disciplinari e l'articolo 38 del R.D.L. n. 1578 del 1933 in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati legittimamente non individua, pertanto, comportamenti tassativi per gli illeciti disciplinari.

E' manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 54 del R.D.L. 1578 del 1933 (sull'ordinamento forense) nella parte in cui attribuisce funzioni giurisdizionali al Consiglio nazionale forense. Quest'ultimo, infatti, allorché pronuncia in materia disciplinare è un giudice speciale istituito con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, prima dell'entrata in vigore della Costituzione e da questa conservato. Deve escludersi, quindi, che per i soggetti che incorrono in una delle situazioni ricadenti nell'ambito delle relative attribuzioni giurisdizionali possa configurarsi un distoglimento dal giudice naturale precostituito per legge. Le norme che lo concernono, inoltre, nel disciplinare rispettivamente la nomina dei componenti e il procedimento che davanti al medesimo si svolge, assicurano, per il metodo elettivo della prima e la prescrizione, quanto al secondo, dell'osservanza delle comuni regole processuali e dell'intervento del pubblico ministero, il corretto esercizio della funzione giurisdizione affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo alla indipendenza del giudice, all'imparzialità dei giudizi e alla garanzia del diritto di difesa.

 

29/12/2004 - Fonte: DF

Morte dell'avvocato domiciliatario - Inefficacia dell'elezione di domicilio - Nullità sanabile con effetti ex tunc nel caso in cui l'elezione sia fatta presso uno studio professionale ancora esistente (Cass. sez. II, 26 novembre 2004, n. 22293) - La morte (o la cancellazione dall'albo professionale) dell'avvocato domiciliatario (sia esso procuratore o meno della parte) produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma del terzo comma dell'articolo 330 c.p.c. alla parte personalmente. Tale principio trova deroga nella ipotesi in cui l'elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l'organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare lo studio del professionista alla stregua di un ufficio: in tal caso l'elezione di domicilio può ritenersi fatta con riferimento alla organizzazione in sé, indipendentemente dalla persona del domiciliatario attribuendo quindi rilievo all'elemento oggettivo e non personale e non a quello soggettivo. Pertanto, ove l'organizzazione del procuratore continui ad operare dopo la sua morte o la sua cancellazione dall'albo professionale, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente

 

27/11/2004 - Fonte: DF

Autonomia del procedimento disciplinare da quello giudiziario - Accesso ai documenti e agli atti attinenti al procedimento - Composizione del collegio giudicante: forme della convocazione - Mancata fatturazione delle prestazioni professionali  (Cass. civ. Sez. Un. 8 ottobre 2004, n. 20024) - Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), è rimessa alla valuta-zione dell'Ordine professionale ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali valutazioni non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza: sentenza 27 gennaio 2004, n. 1414. La ricostruzione dei fatti operata dal Consiglio Nazionale Forense nella fattispecie concreta è ragionevole ed il ricorrente non ne può pretendere un'ennesima valutazione, che sarebbe fondata sulla sola circostanza di essere favorevole a chi la propone.

 

18/06/2004 - Fonte: DF

Libertà di stabilimento - Iscrizione nel registro dei praticanti avvocati - Riconoscimento dei diplomi - Accesso alle attività regolamentate  (Cass. ss. uu. 5 febbraio 2004, n. 7373) - Il diritto comunitario si oppone al rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di iscrivere, nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato membro per il solo motivo che non si tratta di una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da un'università del primo Stato. Sulla scorta di tale pronuncia della Corte di giustizia la Suprema Corte ha dichiarato l'illegittimità del diniego all'iscrizione nel registro dei praticanti per tali motivi, rinviando la decisione al CNF che dovrà procedere ad un nuovo esame sulla scorta delle considerazioni espresse.

 

18/06/2004 - Fonte: DF

Natura giuridica delle norme deontologiche - Ricorso per cassazione avverso le decisioni del CNF  (Cass. ss. uu. 12 febbraio 2004, n. 5776) - Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del C.N.F. è proponibile ai sensi dell'art. 111 Cost. e, cioè, per violazione di legge, esulando l'ipotesi del vizio della motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (tranne il caso di sostanziale inesistenza della stessa); ed, inoltre,  secondo un indirizzo che si va delineando nella giurisprudenza di questa Corte, nell'ambito della violazione di legge va compresa anche la violazione delle norme dei codici deontologici degli ordini professionali, trattandosi di norme giuridiche obbligatorie valevoli per gli iscritti all'albo ma che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare.

 

29/03/2004 - Fonte: Altalex

Ordine professionale - Divieto di partecipazione alle gare pubbliche  (Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione 16 marzo 2004, n. 1344) - L'Ordine professionale è pacificamente un ente pubblico associativo, esponenziale di una categoria di professionisti, che svolge una attività di carattere pubblicistico ed opera con strumenti pubblici, sotto l’alta vigilanza del ministero della Giustizia; ad esso la legge affida, appunto, la rappresentanza della categoria (nell’ambito della rispettiva circoscrizione territoriale) e numerose attribuzioni. Se è ben vero che impresa è qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dal proprio “status” giuridico e dalle sue modalità di finanziamento e che ; un’attività economica è costituita da qualsiasi attività consistente nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato, contro retribuzione e con assunzione dei rischi finanziari connessi (Corte giustizia Ce, Sezione quinta, 35/1998), è altrettanto vero fondato il rilievo che gli ordini professionali, come del resto tutti gli enti pubblici, possono agire solo nell’ambito dei poteri loro conferiti dalla legge e che non è invero rinvenibile alcuna espressa previsione normativa, che legittimi l’Ordine professionale (nella fattispecie il Collegio dei Geometri) ad esercitare un’attività economica, quale quella cui aspirano gli odierni appellati con la partecipazione alla gara de qua.
Una tale attività non è infatti, con tutta evidenza, coessenziale alle attribuzioni innanzi indicate e non è dunque funzionale al concreto espletamento dei compiti ed alla realizzazione dei fini istituzionali dell’ente stesso.

 

29/03/2004 - Fonte: Altalex

Esame avvocato - Annullamento della prova scritta per corrispondenza dell'elaborato con quello di altro candidato (Consiglio di Stato, sentenza 17 febbraio 2004,  n. 216)  - Per l'annullamento della prova non è necessaria l'individuazione del soggetto attivo della copiatura, in quanto la commissione per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense può procedere legittimamente all'annullamento degli elaborati presentati da due o più candidati sulla base del mero accertamento della loro conformità e senza obbligo di ulteriori indagini e motivazioni, giacché l'art. 23, ultimo comma, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - nella parte in cui dispone l'annullamento degli elaborati che risultino copiati si riferisce non solo all'ipotesi che detta conformità sia conseguente all'utilizzo di una fonte comune, ma anche al caso in cui uno dei candidati abbia consentito o anche solo tollerato che il suo elaborato fosse copiato da altri (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 settembre 1989, n. 626; id., 18 luglio 1990, n. 571; id., 19 marzo 1991, n. 200; id., 24 giugno 1991, n. 508; id., 10 ottobre 1994, n. 785).

 

29/03/2004 - Fonte: Unionepraticanti

Esame avvocato - Il punteggio numerico non costituisce esternazione della motivazione (Tar Veneto, sentenza 5330/2003) - Il TAR Veneto apre un altro spiraglio nella consolidata giurisprudenza che ritiene sufficiente il mero punteggio numerico per integrare l'obbligo di motivazione nei giudizi valutativi delle prove scritte dell'esame di avvocato.
Con la sentenza decisa nella camera di consiglio del 15 ottobre scorso, il TAR Veneto ha infatti accolto il ricorso avverso il giudizio di non idoneità nelle prove scritte poiché il punteggio assegnato non è accompagnato da alcuna intelligibile giustificazione delle carenze accertate negli elaborati dalla commissione.

 

20/02/2004 - Fonte: DF

Pratica forense - Efficacia annuale del diploma delle Scuole di Specializzazione ai fini del periodo di pratica (Consiglio di Stato, ordinanza 15 dicembre 2003, n. 5531) - Con l'ordinanza del 15 dicembre 2003, il Consiglio di Stato ha accolto la tesi del T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, Ord. n. 1012/2003 (v. anche in senso conforme: T.A.R. Lecce, Ord. 03.12.2003), secondo cui chi ha conseguito il diploma presso le Scuole Bassanini può ottenere dopo un solo anno di iscrizione nel Registro praticanti il certificato di compiuta pratica (biennale), necessario per sostenere l'esame di abilitazione.

 

22/11/2003 - Fonte: DF

Esercizio della professione - attività difensiva ed ipotesi di favoreggiamento (Cassazione penale Sez. VI, Sentenza, 17/09/2003, n. 35656) - L'immagine è ormai nota: l'attività del difensore si svolge entro limiti ben precisi, valicando i quali essa può configurare ipotesi di patrocinio infedele o, dal capo opposto, favoreggiamento. Ma si osserva  che la definizione di tali limiti soffre di evanescenza, soprattutto in materia disciplinare. Un elemento, considerato dalla sentenza in esame, è certamente l'art. 36 del c.d.f., per cui è inibito all'avvocato di fornire al cliente elementi di conoscenza finalizzati alla realizzazione di una condotta illecita. Tale norma, tuttavia, deve essere letta in stretta correlazione con l'art. 35 c.d.f., rubricato "Rapporto di fiducia", ed il combinato risultante delle due norme fornisce la chiave interpretativa più esaustiva per demarcare l'ambito di esercizio lecito dell'attività difensiva sul piano prettamente disciplinare.  

 

14/11/2003 - Fonte: CNF

Libertà di stabilimento - Iscrizione nel registro dei praticanti avvocati - Riconoscimento dei diplomi - Accesso alle attività regolamentate (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sentenza 13 novembre 2003) - Il diritto comunitario si oppone al rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di iscrivere, nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato membro per il solo motivo che non si tratta di una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da un'università del primo Stato.

 

06/11/2003 - Fonte: DF

Richiesta di cancellazione dall'albo in pendenza di procedimento penale o disciplinare in corso (Cassazione civile, SS. UU., Sentenza 15/10/2003, n. 15406) - Una nuova pronuncia della Suprema Corte che ha stabilito l'impossibilità di cancellazione dall'albo degli avvocati per rinunzia dell'interessato, ai sensi dell'art. 37, comma 8, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, in pendenza di procedimento penale o disciplinare essendo preminente l'esigenza prioritaria di tutelare il prestigio della classe forense.

 

01/11/2003 - Fonte: DF

Natura del procedimento disciplinare innanzi al Consiglio dell'Ordine (Cassazione civile, SS.UU., Sentenza 15/10/2003, n. 15404) - Il procedimento disciplinare, promosso dal Consiglio dell'Ordine nei confronti di un avvocato iscritto, ha natura di procedimento amministrativo, conformemente alla natura ed alle funzioni svolte dall'organo. Pertanto, le corrispondenti decisioni hanno natura di provvedimenti amministrativi, derivando tale natura da quella del corrispondente procedimento. Alle decisioni adottate dai Consigli dell'Ordine, anche quando riguardano la materia disciplinare, non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile che si riferiscono alla composizione dei collegi giudicanti, in considerazione della natura del procedimento; parimenti, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 51 e 42, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.

 

25/10/2003 - Fonte: Altalex

Atti di consulenza a favore della P.A. - Segretezza e diritto di accesso (Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 13 ottobre 2003 n. 6200) - In materia di atti di consulenza redatti dai legali a favore della Pubblica Amministrazione registriamo questa nuova pronuncia del Consiglio di Stato che intende dipanare la non agevole distinzione tra atti coperti dall'obbligo di segretezza ed atti soggetti al diritto di accesso così come stabilito dall'art. 25 della legge sul procedimento amministrativo (l. 7 agosto 1990, n.241). Non si può non apprezzare l'intervento soprattutto se inserito nel più ampio dibattito sulla consulenza legale stragiudiziale: difatti proprio l'obbligo di segretezza, imposto (fino a sanzionare disciplinarmente il comportamento ad esso non conforme) solo ai professionisti legali iscritti in albi rappresenta un baluardo per chi chiede la riserva di consulenza, elemento imprenscindibile di garanzia per una prestazione professionalmente qualificante.

 

22/10/2003 - Fonte: Altalex

Gratuito patrocinio - Legittimità della nullità in caso di mancata decisione su istanza ex art. 6, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 217 Corte Cost., sentenza 1 ottobre 2003, n. 304 - La Corte Costituzionale ha stabilito che è conforme alla Costituzione la sanzione della nullità assoluta ed insanabile in caso di mancata decisione, da parte del giudice adito, sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato entro i dieci giorni dalla sua presentazione fuori udienza.
Con la sentenza n. 304 del 1 ottobre 2003 la Consulta ha precisato che la previsione della nullità è finalizzata alla garanzia dell’effettività del diritto di difesa e sotto questo profilo deve escludersi l’irragionevolezza della norma che presidia, con la nullità assoluta, un’attività processuale scandita da termini a garanzia del diritto di difesa.

 

21/10/2003 - Fonte: Altalex

Procedimento disciplinare - Rapporti con il giudizio penale (Cass., SS.UU., Sentenza 1 ottobre 2003, n. 14629) - Secondo la Corte di Cassazione tra il giudizio penale e quello disciplinare non vi è un necessario nesso eziologico (tale da giustificare una sospensione automatica di quest'ultimo procedimento in pendenza di quello penale) per cui "la definizione del processo penale costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della decisione in sede disciplinare", in quanto quest'ultima "si fonda sul diverso presupposto della violazione di regole deontologiche e non di norme penali".

 

28/07/2003 - Fonte: Altalex

Consulenza legale - Attività esclusiva - esercizio abusivo della professione (Cass., sez. VI pen., Sentenza 15 aprile 2003, n. 17921 - Ancora una sentenza, dopo la famosa Notaristefano (Cass. pen., sez. VI, n.1151/2002), sulla consulenza legale e sulla configurazione del reato di esercizio abusivo della professione ex ar. 348 c.p. nell'esplicazione della stessa. Nelle motivazioni la Corte ha fatto un distinguo tra attività riservate in via esclusiva ad una professione e attività "relativamente libere", ricomprendendo in quest'ultima categoria, per quanto concerne l'attività della professione forense, la consulenza legale, sempre che non sia esercitata in modo continuativo o con i caratteri di un'attività organizzata. Nel merito la Corte ha annullato la condanna dell'imputato dal reato ascrittogli, fomentando le preoccupazioni della classe forense proprio in considerazione del caso di specie (il soggetto usava carta intestata con la dicitura "Studio Legale Internazionale", che appariva anche negli elenchi telefonici).

 

31/05/2003 - Fonte: Ambientediritto

Tariffe forensi - Competenze dei singoli professionisti (Consiglio di Stato, Sezione IV - 31 maggio 2003 - sentenza n. 3039) - Le tariffe professionali non rendono lecita una prestazione inclusa se questa esuli dalla competenza di quel professionista.

 

05/05/2003 - Fonte: Altalex

Segretezza delle conversazioni col difensore (Cass., sez. V penale, sentenza 5.05.2003 n.20072) - Il diritto alla segretezza delle conversazioni o comunicazioni del difensore con il proprio assistito si estende a qualsiasi comunicazione che sia effettivamente connessa all'attività di difensore e, dunque, inerente alla sfera istituzionale del relativo ufficio.

 

02/04/2003 - Fonte: Eius.it

Attività difensiva e gratuito patrocinio (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 2 aprile 2003, n. 5075) -  Viene meno al dovere etico e giuridico di provvedere alla difesa dei non abbienti e merita perciò censura l'avvocato che, designato dalla Commissione per il gratuito patrocinio, si rifiuti, adducendo motivi pretestuosi, di svolgere l'incarico di difensore d'ufficio.

 

 

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