Il primo Osservatorio sull'Ordinamento e sulla Deontologia Forense


 

 

Dottrina

 Pagina 1-1


La specializzazione degli avvocati in Francia

 

Eve Mongin

 

Qualche premessa storica

    Secondo una vecchia tradizione, l’Avocat à la Cour, “ausiliario di giustizia”, di cui si diceva che aveva una missione e non una professione, si presentava quale specialista del diritto in generale, in modo da soddisfare le svariate aspettative della sua clientela, tradizionalmente omogenea, composta sopra tutto di privati o di piccole imprese.

    Il concetto di specializzazione era teoricamente estraneo alla professione, anche se era possibile avvalersi di una “attività dominante”.

    Il modello dell’avvocato generalista è pertanto stato predominante in Francia fino all’inizio degli anni novanta quando, insieme al mondo imprenditoriale, la professione ha subito una vera mutazione - si è parlato di una vera e propria rivoluzione –  con due leggi del 31 dicembre 1990:

- la prima (n.90-1528) ha consacrato la possibilità per gli avocati di esercitare la professione in società “d’exercice libéral1 (società per azioni “anonyme”,  a responsabilità limitata o in accomandita per azioni, in società “civile professionnelle d’avocats” o in “societé civile de moyens”),

- la seconda (n.90-1259) ha creato il CNF francese ed ha operato la fusione della professione di avvocato e di quella di conseil juridique (consulente legale), professione sulla quale conviene spendere qualche parole.

    I conseils juridiques erano liberi professionisti, inscritti in un registro presso la Procura della Repubblica ed esercitavano una attività esclusivamente di consulenza alle imprese e di redazione di atti stragiudiziali.

    La legge del 31 dicembre 1990 (entrata in vigore il 1° gennaio 1992) ha dunque creato una nuova professione i cui esercenti hanno il titolo di avvocato, che viene sostituita alle professioni di avvocato e di consulente legale.

    L’attività dell’avvocato ricopre ormai ufficialmente le attività di consulenza legale, di redazione di atti giudiziali e stragiudiziali nonché di rappresentanza del cliente dinanzi alle giurisdizioni.

    La professione di consulente legale è ufficialmente scomparsa ed i suoi ex membri hanno quindi cambiato professione.

    I conseils juridiques, che potevano giustificare di 5 anni di esperienza professionale, hanno potuto chiedere, entro i due anni dall’entrata in vigore della legge, la loro iscrizione all’Albo degli Avvocati del Tribunale civile presso il quale erano registrati, con effetto alla data di inizio di attività.

    Quelli che erano specializzati in diritto tributario hanno potuto, in un modo agevolato, cioè senza esame, iscriversi all’albo degli “Experts comptables” (equiparabili ai commercialisti), altri diventare notai…

    La popolazione forense francese (66 avvocati per 100.000 abitanti, una media ben povera rispetto a quella italiana!), precedentemente di 19.000 avvocati, si è in ogni caso arricchita in un colpo solo di altri 6000 membri in seguito a questa fusione.

    Questi consulenti si avvalevano tutti di una alta specializzazione, riguardante sopra tutto il diritto tributario, il diritto del lavoro nonché il diritto societario.

    La nuova professione di avvocato doveva dunque rispecchiare questa specificità e il legislatore ha, con la suddetta legge del 31 dicembre 1990 e il decreto di applicazione n. 91-1197 del 27 novembre 1991, introdotto il concetto del tutto inedito di specializzazione, sancito con il rilascio di certificati.

    Coloro, avvocati o consulenti legali, che, all’entrata in vigore delle norme appena citate, giustificavano di cinque anni di pratica in una materia specifica, hanno ottenuto un certificato relativo a quell’attività senza dover superare alcun esame.

    Poi, è stato stabilito nel 1993 un elenco di 15 materie per le quali si poteva chiedere una specializzazione, materie che ricoprivano però vastissime aree del diritto:  diritto delle persone, diritto penale, diritto immobiliare, diritto ambientale, diritto pubblico, diritto tributario, diritto economico, diritto agrario, diritto della proprietà intellettuale, diritto commerciale, diritto delle società, diritto del lavoro, diritto comunitario, diritto internazionale, diritto dell’esecuzione forzata.  

Le modalità del riconoscimento della specializzazione

    Ora, al termine di una pratica forense ininterrotta di quattro anni, un certificato di specializzazione viene rilasciato dal centro di formazione forense regionale2, in seguito ad un esame di controllo delle conoscenze acquisite in una delle materie sopra citate, organizzato da questo centro di formazione; la commissione è composta da un magistrato, un professore universitario nonché un avvocato specializzato nella stessa materia.

    Nel rispetto del “Règlement interieur harmonisé” (equiparabile al codice deontologico forense) comune a tutti gli albi in seguito alla sua adozione nel 1997 e dell’art.10 relativo alla pubblicità (“la pubblicità personale dell’avvocato è autorizzata in quanto assicura al pubblico una necessaria informazione e deve essere veritiera, rispettosa del segreto professionale, nonché dei principi di dignità e delicatezza”), l’avocato può così menzionare sulla sua carta intestata, sui biglietti da visita, sulla targa dello studio, sull’elenco telefonico, sulla plaquette di presentazione dello studio, la propria specializzazione, nonché, se del caso, la certificazione ISO. Occorre rilevare che il suddetto règlement intérieur richiama l’attenzione sul rischio di confusione per il pubblico tra la certificazione ISO che sancisce la qualità dell’organizzazione interna dello studio e il suddetto certificato di specializzazione: nell’enunciare queste menzioni, l’avvocato dovrà quindi evitare ogni ambiguità.

    Ovviamente, anche se tale fattispecie sembra essere ancora inedita, un avvocato che menzionasse una specializzazione senza aver ottenuto il relativo certificato, commetterebbe un’infrazione alle regole deontologiche sulla pubblicità e verrebbe sanzionato dal Consiglio dell’Ordine (si può pensare a un avvertimento o una censura).

    Nel 2002, su un totale di circa 39.500 avvocati, (di cui 15.500 inscritti all’albo di Parigi, le vecchie abitudini giacobine non si smentiscono…), divisi in 181 albi, 13.117 si avvalevano di queste specializzazioni, essendo in maggiore proporzione gli avvocati specializzati nelle grandi città (tra gli avvocati parigini, 2421 hanno ottenuto una menzione di specializzazione ovvero il 18,5% della totalità, poi Marsiglia, Lione, Nanterre, Tolosa e Lille).

    Occorre, tra l’altro, rilevare la prevalenza delle specializzazioni riguardanti i settori del diritto in presa diretta con il mondo dell’impresa, quali diritto tributario, diritto del lavoro e diritto societario, evidente eredità dell’integrazione dei consulenti legali.

Il sistema alla prova dei fatti

    Se questa progressiva specializzazione dell’attività forense è stata ritenuta utile e necessaria per stare al passo dei tempi, stanti l’evoluzione del mondo imprenditoriale, il crescente numero di operatori giuridici e le importanti richieste di consulenze, non è stata esente da numerose critiche.

    Innanzi tutto, gli avvocati di grande fama non hanno mai avvertito la necessità di un riconoscimento ufficiale della loro attività, non ritenendo di dover superare un esame.

    Poi, man mano, sono stati contestati l’elenco delle specializzazioni, le modalità di rilascio dei certificati, nonché la distorsione delle menzioni di specializzazione con la realtà dell’attività forense.

    Si è detto in particolare che queste menzioni non garantivano affatto la competenza professionale e molti avvocati non si ritrovavano nella lista stabilita nel 1993, essendo le materie ritenute troppo ampie, vaghe ed addirittura incoerenti.

    Numerosi avvocati, per altro, non hanno voluto “rinchiudersi” in una di queste specializzazioni, volendo mantenere una attività generalista, nonostante un indirizzo magari prevalente.

    Le critiche hanno inoltre riguardato il modo troppo indulgente con il quale è stata riconosciuta la specializzazione all’entrata in vigore della legge di fusione delle professioni, nonché le modalità dell’esame che sancisce delle conoscenze troppo teoriche, essendo inoltre spesso le commissioni  sospettate di favoritismo o al contrario di protezionismo.

    Il CNF francese ha recepito queste critiche ampiamente condivise dalla professione, e, con una delibera del 7 settembre 2002, ha deciso di riconoscere in seno alle 15 specializzazioni, dei “champs de compétence”, ovvero delle materie più specifiche come ad esempio, per la specializzazione in diritto delle persone, il diritto della famiglia, diritto degli stranieri, diritto delle successioni, diritto patrimoniale; in diritto penale, diritto penale generale, diritto penale societario, diritto della stampa; in diritto commerciale, diritto bancario, diritto fallimentare…

    Sono state anche proposte una riforma dell’esame che sarà più centrato sull’esperienza professionale ed organizzato al livello nazionale, con un esame orale circa un argomento riguardante la materia in oggetto e scelto casualmente (estrazione a sorte) e di un colloquio dedicato a questa materia, nonché la modifica delle norme deontologiche sulla pubblicità in modo di consentire all’avvocato di avvalersi non più di una delle 15 specializzazioni, ma di uno o più “champs de compétence”.

    È stato inoltre ribadita la necessità per l’avvocato di aggiornare regolarmente le sue conoscenze con la partecipazione a seminari organizzati dai centri di formazione forense ma per ora, non è affatto ancora un obbligo e la partecipazione non è sancita da alcun esame. Si pone sopra tutto il problema generale del finanziamento della formazione degli avvocati, poiché i centri di formazione sono finanziati dallo Stato solo per il 15%,  dai futuri avvocati per il 20% e dagli avvocati per il resto (circa 200 euro annui).

    La fusione degli avvocati generalisti con i consulenti legali ultra specializzati ha dunque provocato un piccolo sisma nella professione al quale il legislatore ha cercato di supplire con norme che si sono però rivelate inadatte alla realtà dell’attività forense; il riconoscimento “ufficiale” di una specializzazione ha infatti riguardato molto meno della metà degli avvocati francesi.

    La scelta della specializzazione, pur se riconosciuta con modalità imperfette e parzialmente inadeguate, ha in ogni caso consacrato il “gap” tra gli studi legali tradizionali che praticano una attività di “prossimità”, fortemente giudiziale e quindi generalista e che hanno in generale rifiutato questa opzione e i grandi studi, specie costituiti in società (34% dei professionisti, ovvero 11.000 avvocati, esercitano in società), ubicati in grandi centri fortemente industrializzati, specializzati nello stragiudiziale e nelle consulenze alle imprese, a monte del contenzioso.

*****

1 La societé civile de moyens non ha personalità giuridica e permette soltanto ai suoi membri de condividere le spese di gestione dello studio, non c’è condivisione né degli utili né della clientela; la société civile professionnelle ha la personalità giuridica, il suo capitale è composto di conferimenti in natura degli associati, essa esercita l’attività in nome proprio, gli associati devono essere avvocati esercitanti, gli utili conseguiti vengono ripartiti tra questi, che hanno una responsabilità illimitata; la société d’exercice libéral può essere costituita con capitali e persone esterni alla professione forense, ma la metà del capitale e dei diritti di voto spettano obbligatoriamente agli avvocati esercitanti nella società,  i dirigenti e gli amministratori della società devono esercitare l’attività forense. Le azioni sono nominative, la società è solidalmente responsabile con ogni socio degli atti professionali che compie, colpendo le sanzioni disciplinari soltanto il professionista .

2  In Francia, dopo una formazione universitaria di almeno quattro anni (sancita da una maîtrise) o di cinque anni (sancita da un diplôme de troisième cycle), l’aspirante avvocato deve superare un esame per accedere al centro di formazione forense (centre régional di formation professionnelle), per seguirvi una scolarità di un anno, durante la quale dovrà effettuare uno “stage” di tre mesi, a scelta in una giurisdizione, un carcere, uno studio legale, in Francia o all’estero. La scolarità si conclude con il superamento dell’esame di abilitazione.

 

  Home    Contact us  Disclaimer