|
|
|
|
|
Pagina 1-1
Alessia Mezzanotte
Premesse La questione della specializzazione dell’Avvocato in Germania è strettamente connessa alla più generale questione della formazione dell’Avvocato. Questa rappresenta un problema ancora aperto e oggetto di numerose discussioni e proposte di modifica, oltre che di recentissime riforme. Il sistema di formazione tedesco, infatti, si caratterizza per una preparazione unificata e uniforme per tutte le professioni giuridiche: avvocati, notai, giudici, impiegati pubblici e privati in qualità di giuristi vengono istruiti allo stesso modo e, fino allo scorso 1° luglio, essenzialmente come Magistrati. Inoltre, la formazione professionale è compito dello Stato Federale e dei Länder: essa, perciò, è regolata e diretta dalla pubblica amministrazione. In proposito è tuttavia necessaria qualche premessa. La fase della formazioneAnalogamente al sistema italiano, anche la formazione dell’avvocato tedesco è distinta in due parti: universitaria e post-universitaria. Le somiglianze con il nostro sistema sono tuttavia più apparenti che reali: invero, le modalità di trasmissione, sia nella fase universitaria, sia in quella post-universitaria, del bagaglio conoscitivo al futuro avvocato sono piuttosto diverse da quelle italiane. In particolare il percorso universitario – che dovrebbe durare 8 semestri, ma che normalmente viene coperto in un periodo di almeno 10 semestri (problema ricorrente, quello dei numerosi “fuoricorso”!) – comporta lo studio di alcune materie obbligatorie (c.d. Pflichtfächer: variano di Land in Land, ma in genere comprendono i più importanti settori del diritto) e di alcune materie liberamente scelte dallo studente (c.d. Wahlfächer: potrebbero assumere un importante ruolo nella futura attività professionale come avvocato dello studente, come Schwerpunktbereiche): differentemente dal sistema italiano, non è previsto un esame per ogni materia, ma sono richieste 3 “prove di profitto” in Diritto Civile, Diritto penale e Diritto Pubblico nonché l’elaborazione di un testo scritto. Inoltre, nel corso degli studi universitari, lo studente deve svolgere un periodo di praticantato di 3 mesi presso un ufficio giudiziario o una pubblica amministrazione o un notaio o un avvocato e, dal 1° luglio 2003, dare prova della conoscenza di una lingua straniera. L’Università si conclude senza il rilascio di un titolo analogo al nostro diploma di laurea, ma con il superamento di un esame di stato (c.d. Erste Staatsprüfung). Questo esame non è obbligatorio per chi ha completato gli studi universitari, ma rappresenta il presupposto indispensabile per l’ulteriore fase di formazione. Anch’esso risente della struttura federale della Germania ed è perciò regolato in modo difforme in ciascun Land: in genere, prevede il superamento di un certo numero di prove scritte e di una prova orale. Solamente il sistema di valutazione delle singole prove è uniforme: i voti vengono assegnati secondo una scala comune a tutta la Germania. Il superamento dell’esame - ripetibile al massimo due volte – determina il diritto di accedere all’avviamento professionale, che, come sopra detto, si svolgerà in maniera pressoché identica a prescindere dalle future aspirazioni professionali del “praticante”. In particolare chi supera l’esame acquista il titolo di Rechtsreferendar (referendario) ed assume la qualifica di “impiegato statale a tempo determinato”. Ciò comporta per il referendario il non irrilevante vantaggio di una retribuzione (attualmente pari a circa 1000 euro al mese) per l’attività espletata: retribuzione che è a completo carico dello Stato. Il periodo dell’avviamento è di 24 mesi, a sua volta suddiviso in sottoperiodi di durata variabile definiti “stazioni”, durante i quali il referendario esplica la propria attività presso uffici giudiziari civili e penali, presso autorità amministrative e presso avvocati autorizzati e durante i quali è tenuto a partecipare a corsi di approfondimento ed a gruppi di lavoro. La durata del periodo di “pratica” presso ciascuna stazione, a seguito delle sempre più incisive pressioni dell’ambiente forense, è stata recentemente oggetto di una riforma legislativa (la legge è dell’11 luglio 2002 ed è entrata in vigore il 1° luglio 2003), volta a fornire una più specifica formazione “avvocatesca” ampliando il periodo di tirocinio presso uno studio legale e riducendo quello presso gli uffici giudiziari ed amministrativi. Attualmente, dunque, il referendario svolge la propria attività: - almeno 3 mesi presso uffici giudiziari civili (in precedenza erano 6); - almeno 3 mesi presso uffici giudiziari penali, potendo ricoprire sia il ruolo di giudice che di pubblico ministero (in precedenza: 3 mesi); - almeno 3 mesi presso uffici amministrativi (in precedenza: 7 mesi); - almeno 9 mesi presso un avvocato autorizzato (in precedenza: 4 mesi). A questo punto il referendario dovrà sostenere la prova scritta del secondo esame di Stato (Zweite Staatsprüfung) e poi svolgere un ulteriore periodo di pratica (fino a raggiungere un tempo complessivo di 24 mesi), potendo scegliere liberamente sia la materia del tirocinio sia il luogo ove sostenerlo. Concluso quest’ultimo periodo, se è stata superata la prova scritta, sarà possibile (melius, doveroso) sostenere la prova orale. Diversamente dal primo, infatti, la partecipazione al secondo esame di Stato è obbligatoria (è ovviamente interesse dello Stato far fruttare le risorse impiegate sia in termini monetari che logistici per il periodo di formazione professionale). Anche questo esame è disciplinato in modo differente da Land a Land, ma, in genere, prevede un certo numero di prove scritte ed una prova orale. Analogamente al primo esame, anche questo può essere affrontato al massimo due volte e si conclude con l’attribuzione di un voto definito sulla base di una scala valevole a livello nazionale. La pronuncia del voto determina la cessazione del periodo di formazione e del rapporto impiegatizio con lo Stato. Il superamento dell’esame conferisce il titolo di Assessor, cioè l’abilitazione alla magistratura: in pratica, ai fini dell’acquisizione del titolo di avvocato non è necessario il superamento di un ulteriore esame, ma è sufficiente la semplice richiesta di iscrizione ad un determinato ordine, presentata alla competente amministrazione regionale della giustizia (tale richiesta potrà essere rigettata solo in ipotesi legislativamente predeterminate, che, in genere, rappresentano casi di incompatibilità). Una volta superato l’esame, il maggior numero di Assessoren si dedica all’esercizio della professione di avvocato. È importante sottolineare, tuttavia, che tale circostanza non è il frutto di una volontà precisa, ma è spesso il risultato della mancanza di scelta. Invero, solo coloro che superano l’esame brillantemente (i dati dimostrano che il numero è molto esiguo) hanno la possibilità di essere assunti come magistrati ovvero come funzionari nelle amministrazioni pubbliche. Di conseguenza, la maggior parte degli esaminati si dedica all’avvocatura, che manifesta una costante crescita nel numero dei suoi componenti, pari, nel 2003, a 121.420. La specializzazione Date queste premesse, è evidente come il concetto di specializzazione sia estraneo alla fase formativa e come, di conseguenza, la sua esigenza sia molto sentita nella successiva fase di effettiva attività professionale. In particolare, l’avvocatura ha fortemente criticato il sistema formativo, secondo lei orientato alla formazione di un buon magistrato piuttosto che di un buon avvocato: di fronte ad un sistema che punta a formare un soggetto in grado di operare in ogni campo del diritto, si lamenta la carenza di una formazione specifica. Come è emerso nel corso della relazione, le istanze dell’avvocatura hanno parzialmente trovato una risposta nel prolungamento della stazione che il referendario è tenuto a svolgere presso uno studio legale. Tuttavia, stante l’esiguo lasso temporale che è trascorso da quando il riformato sistema formativo è entrato in vigore, non è al momento possibile individuare concreti effetti positivi sulla preparazione specifica dei futuri avvocati. Resta il fatto che la nuova situazione è stata molto ben accolta dall’avvocatura, ma non è ancora ritenuta sufficiente. In una situazione di generale condivisione delle basilari nozioni giuridiche teoriche e pratiche e di non eccessiva passione per la professione, è ancora molto diffuso il modello dell’avvocato che, con una divertente espressione, i tedeschi definiscono “dei campi, dei boschi e dei prati” (Feld-, Wald- und Wiesenanwalt): con questa espressione viene indicato l’avvocato che si occupa di qualsiasi questione giuridica e che non ha acquisito la qualifica di Fachanwalt, ossia avvocato specializzato in un certo settore. Diversamente da quanto avviene nella fase della formazione, la fase della specializzazione è esclusiva prerogativa dell’avvocatura, la quale, sulla base di una norma contenuta nella legge professionale forense (§43c Bundesrechtsanwaltsordnung, c.d. BRAO), ha specificamente disciplinato, con regolamento elaborato da delegati di ciascun ordine forense e che è stato da ultimo modificato il 1° settembre 2003 (Fachanwaltsordnung, c.d. FAO), le modalità di acquisizione del titolo di “specialista”. L’autorizzazione ad avvalersi del titolo di specializzazione - che viene rilasciata a seguito di un esame di controllo delle conoscenze acquisite da parte di una commissione formata, in seno a ciascun ordine, da avvocati già specializzati - può essere concessa solo in aree determinate diritto del lavoro, diritto della sicurezza sociale, diritto tributario, diritto amministrativo, diritto di famiglia, diritto fallimentare, diritto penale e diritto delle assicurazioni (tale ultima area di specializzazione è stata introdotta con la riforma del 1° settembre 2003). Presupposto per l’ottenimento del titolo di specialista è la dimostrazione dell’acquisizione di particolari conoscenze pratiche e teoriche nella determinata area. In particolare, di fronte alla commissione esaminatrice, l’aspirante specialista deve provare: - di essere stato abilitato alla professione e di aver concretamente esercitato per almeno tre anni nei sei anni precedenti la richiesta del titolo; - di aver frequentato un corso di specializzazione, a contenuto teorico, nell’area di interesse (Fachanwaltslehrgang) di almeno 120 ore (160 per la specializzazione in diritto tributario e 180 per il diritto fallimentare): la partecipazione a tale corso non può risalire ad oltre 4 anni prima della richiesta del titolo di specialista; - una certa esperienza pratica. L’avvocato deve dimostrare di aver effettivamente lavorato nel corso degli ultimi tre anni ad un certo numero di casi concernenti l’area di interesse: per esempio, al fine di ottenere la specializzazione in diritto di famiglia, deve aver trattato 120 questioni, delle quali almeno la metà deve essere sfociata in una procedura giudiziale; diversamente, occorre la trattazione di almeno 50 casi per la specializzazione in diritto tributario. Il numero delle questioni, dunque, varia in base all’area di interesse. La commissione esaminatrice può poi decidere di sottoporre il richiedente ad un colloquio, nel corso del quale vengono esaminate le effettive conoscenze acquisite. Il superamento dell’esame determina l’autorizzazione ad avvalersi del titolo di specialista. Tale titolo, pertanto, potrà essere indicato nella carta intestata, nei biglietti da visita, sull’elenco telefonico nonché nella targa che l’avvocato eventualmente affigge davanti al proprio studio. Il titolo potrà essere altresì diffuso nelle eventuali brochure informative sull’attività dello studio ovvero nel sito internet. Rappresenta, invece, un’infrazione disciplinare - e, di conseguenza, espone l’avvocato all’irrogazione delle previste sanzioni disciplinari - l’indicazione della specializzazione in mancanza del suo conseguimento o in ipotesi di sua revoca o decadenza. In proposito va sottolineato che l’autorizzazione all’uso del titolo di specialista non è definitiva: l’avvocato tedesco che intende mantenere il titolo di specialista, infatti, è tenuto a frequentare annualmente un corso di aggiornamento professionale, della durata di almeno 10 ore, nel settore di specializzazione (indifferentemente in qualità di discente o di docente) ovvero ad effettuare almeno una pubblicazione nello stesso settore. Sugli avvocati specialisti (si noti bene, solo su di loro) grava dunque uno specifico ed esplicito obbligo di aggiornamento, pena la revoca dell’autorizzazione (§43c, Abs.4). Alcuni dati e osservazioni conclusiveProbabilmente l’esistenza di questo obbligo, associato alla relativa difficoltà dell’esame che occorre superare per ottenere l’autorizzazione ad avvalersi del titolo di Fachanwalt, ha determinato l’esiguità del numero degli avvocati che del titolo possono valersi. Secondo i dati pubblicati dal Consiglio Federale degli Ordini Forensi, nel 2003 si contavano solo 16.933 avvocati specializzati a fronte di un numero complessivo di 121.420 avvocati “generici”: in altre parole, attualmente gli avvocati specializzati rappresentano solo il 13,95 % dell’avvocatura. Alcuni avvocati, infatti, fanno ancora affidamento sulla fama acquisita in anni di attività e non considerano l’ulteriore pubblicità che l’utilizzo del titolo di specialista può comportare; altri avvocati, invece, sentono la specializzazione come una limitazione alle proprie possibilità lavorative (perché rinunciare a potenziali clienti?) e preferiscono continuare ad occuparsi di qualunque questione. Non pare poter essere negata invece la garanzia per il cliente che il titolo di specialista (stante sia la rigidità dell’esame sia la doverosità del continuo aggiornamento) comporta e la conseguente maggiore facilità nell’ampliamento del bacino di clientela. D’altra parte, il numero degli specialisti è in costante, anche se lenta, crescita: in particolare è possibile notare dei picchi di crescita in concomitanza con l’introduzione di un nuovo settore di specializzazione. Ad esempio, nel 1998, anno di introduzione dei settori Diritto di famiglia e Diritto penale, il numero di specializzati ha subito un incremento del 35%. Quest’anno è stata introdotta la nuova area del Diritto delle assicurazioni: ci si aspetta, quindi, un’ulteriore forte crescita nel numero degli specializzati. L’introduzione di questa area è stata la risposta alle numerose richieste che venivano avanzate dagli avvocati: altre richieste sono invece rimaste insoddisfatte. In particolare ci si interroga già da lungo tempo sull’opportunità di introdurre la specializzazione nel Diritto della circolazione stradale; potrebbe meravigliare, inoltre, l’assenza di specializzazioni nelle aree Diritto commerciale o Diritto industriale. Da ultimo, va evidenziato che il numero di avvocati specializzati, da una parte, è maggiore in quei settori strettamente attinenti al mondo economico (quali Diritto tributario e Diritto del lavoro; si noti, comunque, un numero molto ampio anche nel settore Diritto di famiglia); dall’altro, è maggiore laddove le realtà locali mostrano un maggior grado di industrializzazione e rapporti commerciali con l’estero. Ciò a dimostrazione del fatto che l’avvocato del futuro non può più permettersi un’attività generalista, ma, di fronte alla straordinaria moltiplicazione dei disposti normativi, può meglio svolgere il proprio ruolo di consulente, con piena soddisfazione del cliente, approfondendo lo studio in un determinato settore. D’altra parte, il sistema tedesco, con la previsione della revoca del titolo in ipotesi di mancato aggiornamento professionale, sembra dare sufficienti garanzie in ordine alla effettiva preparazione del Fachanwalt e si pone, dunque, come realtà da tenere in seria considerazione come modello di professionalità.
|