Il primo Osservatorio sull'Ordinamento e sulla Deontologia Forense


 

 

Dottrina

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Sull'uso del nome dell'avvocato defunto (*)

 

Paola Allegri

 

 Con la sentenza 30 maggio 2003, n. 1706, relativa alla controversia sorta sull’uso dei nome Carnelutti tra gli eredi e colleqhi dell’illustre avvocato deceduto, la Corte d’appello di Milano ha statuito «la nullità dell’autonzzazione all’uso del nome di un avvocato defunto e illecita e indebita l’utilizzazione, che ne venga fatta in qualsiasi forma e ovunque,nell’esercizio di una attività professionale nel campo dei servizi legali».

 Infatti, i Giudici milanesi, interpretando in modo rigoroso il dettato dell’ art. 1 della legge 1815 del 1939 (relativa alla disciplina giuridica degli studi in forma associata), hanno ritenuto che le associazioni professionali siano tenute a identificarsi con la dizione «studio legale,commerciale, contabile, amministrativo o tributario, seguita dal nome e  cognome,coi titoli professionali, dei singoli associati», e inoltre hanno escluso l’applicazio­ne dell’art. 17. III del codice deontologico forense (che invece, come noto,consente l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente disposto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia consenso unanime dei suoi eredi).

Se anche volessimo dimenticare che la Cassazione ha riconosciuto il potere dei singoli ordini professionali di ema­nare, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, norme interne di deontologia per gli iscritti (Cass., sez. un., 6 giugno 2003, n. 8225), la decisione della Corte d’appello di Milano crea una discriminazione tra studi in forma associata, da una parte, e studi individuali e società tra avvocati, dall’altra.

 Infatti, deceduto il fondatore di uno studio individuale, il collaboratore può continuare l’attività lasciando il nome del defunto, poiché in questo caso la legge 1815/1939 non verrebbe in considerazione; mentre nel caso di società tra professionisti l’art. 18, comma 2, del d.lgs. 96/2001 precipuamente prevede che sia consentita l’utilizzazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, con l’indicazione «ex socio» o «socio fondatore» accanto al nominativo utilizzato, a determinate condizioni.

 Quanto poi all’art. 1 della legge 1815/1939, lo stesso anche se non permette non vieta neppure di lasciare l’indicazione di un associato defunto.

 Senza contare poi che gli avvocati italiani sarebbero penalizzati dalla esistenza di studi stranieri che utilizzano il nome di avvocati che non esercitano nel nostro Paese e, talvolta, sono anche deceduti.

 Insomma, forse la soluzione del problema non è quella indicata dalla Corte d’appello di Milano.

* Pubblicato sul numero 4-5/2003 di Studio Legale, bimestrale di informazione bibliografica, Milano, Giuffré

 

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